Cassazione Civile, Ordinanza n. 08793/2024 del 03/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Gli eredi di un soggetto che aveva ricevuto un assegno circolare di euro 1.751,96 emesso da una banca in esecuzione di un'ordinanza di assegnazione resa nell'ambito di un'espropriazione presso terzi, hanno chiesto la condanna dell'istituto di credito alla consegna di un nuovo assegno circolare intestato agli eredi oppure, se il titolo fosse ormai inesistente o estinto, al pagamento dell'equivalente numerario, oltre al risarcimento dei danni. Sostenevano che l'assegno fosse stato smarrito, poi ritrovato, e che, decorso il termine triennale di prescrizione per l'incasso, la provvista fosse confluita nel Fondo previsto dalla L. n. 266/2005, con conseguente diritto del creditore effettivo a ottenere la restituzione della somma. In cassazione censuravano: 1) la ritenuta tardività della produzione documentale in appello relativa all'identità del de cuius; 2) la violazione della disciplina del fondo ex L. n. 266/2005 e dell'art. 84 del r.d. n. 1736/1933, assumendo che il beneficiario dell'assegno non riscosso avrebbe diritto alla provvista; 3) la tesi secondo cui solo la banca emittente, e non il debitore esecutato, sarebbe legittimata a richiedere la restituzione delle somme confluite nel Fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto la domanda. Ha ritenuto inammissibile la censura sulla tardività della produzione documentale in appello perché riferita a una ratio non decisiva, essendo quel documento comunque considerato non indispensabile. Nel merito ha chiarito che, decorso il termine triennale di prescrizione dell'assegno circolare, l'obbligazione cartolare della banca emittente verso il beneficiario si estingue definitivamente; quindi il beneficiario o i suoi eredi non hanno più titolo per chiedere né la riemissione del titolo né il pagamento della provvista. Ha inoltre osservato che la sorte della provvista confluita nel Fondo ex L. n. 266/2005 riguarda il rapporto tra banca emittente e richiedente dell'emissione, non il beneficiario ormai decaduto dal rapporto cartolare. Quanto alla domanda fondata sull'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., la Corte ha affermato che il creditore assegnatario, già titolare di un titolo esecutivo contro il terzo pignorato, è di regola carente di interesse ad agire in cognizione per ottenere un ulteriore titolo per la stessa prestazione, salvo l'allegazione di uno specifico bisogno di tutela cognitiva ulteriore, che nella specie non è stato dedotto. La sentenza è stata quindi confermata con correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.; spese a carico dei ricorrenti e contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
Norma richiamata per il ricorso introduttivo in primo grado con rito sommario di cognizione.
art. 84 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736
Il decorso del termine triennale di prescrizione dell'assegno circolare estingue il rapporto cartolare e ogni azione del beneficiario nei confronti della banca emittente.
art. 1, comma 343, L. 23 dicembre 2005, n. 266
I fondi relativi agli assegni circolari prescritti confluiscono nel Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
art. 1, comma 345-ter, L. 23 dicembre 2005, n. 266
Il diritto al rimborso della provvista maturata a seguito di assegno circolare non riscosso spetta al richiedente l'emissione, non al beneficiario del titolo ormai prescritto.
art. 553 c.p.c.
L'ordinanza di assegnazione nell'espropriazione presso terzi attribuisce al creditore assegnatario un titolo esecutivo contro il terzo pignorato per l'adempimento della prestazione assegnata.
art. 384 c.p.c.
La Corte di cassazione può correggere la motivazione della decisione impugnata lasciandone fermo il dispositivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamata per la decisione in camera di consiglio con ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il decorso del termine di prescrizione dell'assegno circolare estingue il rapporto cartolare tra emittente e beneficiario, con conseguente venir meno di ogni azione del portatore per la riemissione del titolo o per il pagamento della provvista.
- La confluenza della provvista dell'assegno circolare prescritta nel Fondo previsto dalla legge non attribuisce alcun diritto al beneficiario ormai privo di legittimazione cartolare; l'eventuale diritto al rimborso riguarda il soggetto che ha richiesto l'emissione del titolo.
- Quando il creditore assegnatario è già munito di ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., la domanda di condanna in cognizione contro il terzo pignorato è inammissibile per difetto di interesse ad agire, salvo che sia allegata una specifica utilità ulteriore non realizzabile mediante l'esecuzione del titolo già esistente.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che investe una ratio decidendi non decisiva, ove la statuizione impugnata resti sorretta da autonoma e sufficiente motivazione.
- La correzione della motivazione è consentita in cassazione quando il dispositivo della decisione impugnata sia comunque conforme a diritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08715/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08716/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08717/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08719/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08720/2024 del 03/04/2024
- ordinanza_civile · 3 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 08722/2024 del 03/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →