Cassazione Penale, Ordinanza n. 36128/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la rituale rinuncia all'impugnazione presentata dal difensore con sottoscrizione personale autenticata dell'imputato. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 497-bis c.p., con contestata recidiva reiterata. Prima della decisione, il difensore ha depositato atto di rinuncia all'impugnazione, sottoscritto personalmente dall'imputato con firma autenticata. La Corte ha quindi ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile per effetto della rinuncia.
Norme richiamate
art. 497-bis c.p.
norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
la rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso
recidiva reiterata
circostanza aggravante menzionata nella sentenza di merito confermata
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione validamente proposta dall'imputato, con firma personale autenticata, comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia non comporta un esame del merito delle censure contro la sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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