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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17816/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 495 c.p. (falsa attestazione di identità): si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che le false generalità erano state fornite nel corso di un ordinario controllo su strada e non nell'ambito di una perquisizione, sicché la condotta sarebbe stata riconducibile all'art. 496 c.p.; si chiedeva inoltre il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (nella nuova formulazione) e il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 495 c.p., osservando che le false generalità, rese in assenza di documenti di identificazione agli agenti impegnati nel controllo (e in connessione con il ritrovamento di uno stupefacente e la successiva fuga), configurano una "attestazione" idonea a integrare il reato previsto dall'art. 495; il momento esatto della perquisizione è ritenuto irrilevante ai fini della qualificazione. Quanto alla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. nella nuova formulazione, la Corte ha osservato che la norma favorevole è applicabile retroattivamente e può essere dedotta e rilevata anche in sede di legittimità; tuttavia, sul merito la struttura argomentativa della sentenza di merito dimostra la gravità della condotta e la mancanza degli elementi richiesti per ritenere il fatto di particolare tenuità, per cui la richiesta è stata respinta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    La Corte interpreta l'art. 495 come applicabile quando il soggetto, privo di documenti di identificazione, fornisca agli agenti false dichiarazioni sulle proprie generalità che assumono carattere di "attestazione" delle qualità personali; in tale ipotesi la condotta integra la falsa attestazione prevista dall'art. 495, anche se la dichiarazione è resa in occasione di un controllo su strada e indipendentemente dal momento in cui si svolge la perquisizione.

  • art. 496 c.p.

    Considerata norma residuale rispetto all'art. 495: la Corte ritiene che quando la dichiarazione falsa funge da attestazione in assenza di altri mezzi di identificazione, prevale la fattispecie di cui all'art. 495 e non quella di cui all'art. 496.

  • art. 131-bis c.p.

    per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nei minimo a due anni

    La Corte ribadisce che la modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) rende la norma più favorevole e applicabile retroattivamente; la questione può essere dedotta o rilevata d'ufficio in Cassazione anche se il ricorso è inammissibile. Tuttavia l'ammissibilità non implica automaticamente l'accoglimento: la causa di non punibilità per particolare tenuità richiede valutazione complessiva e non è riconosciuta se dalla sentenza di merito emerge che il fatto non è particolarmente tenue.

  • art. 4, L. n. 152/1975

    Norma richiamata in relazione alla perquisizione personale: la Corte fa riferimento a questa norma per descrivere il potere degli agenti di effettuare perquisizione personale nel contesto cui si riferiscono gli accertamenti di polizia.

  • art. 62-bis c.p.

    Riferimento alla richiesta di riconoscimento di attenuanti generiche: la Corte evidenzia che l'assenza di elementi positivi, oltre alla mera incensuratezza e alla correttezza processuale, ostacola il riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    Richiamato in relazione alla possibilità per la Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio la nuova disposizione più favorevole (art. 131-bis) anche in presenza di ricorso inammissibile.

  • art. 129 c.p.p.

    Citato come norma che consente alla Corte di annullare senza rinvio quando riconosce d'ufficio la causa di non punibilità o applica una disposizione più favorevole.

  • art. 620, lett. i), c.p.p.

    Richiamato come base normativa per l'annullamento senza rinvio in caso di riconoscimento d'ufficio della causa di non punibilità o applicazione della legge più favorevole.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato l'art. 616 c.p.p. condannando il ricorrente alle spese e alla somma per la cassa delle ammende.

  • art. 2, comma 4, c.p.

    Richiamato in relazione al principio di retroattività della legge penale più favorevole: la Corte applica tale principio alla nuova formulazione dell'art. 131-bis.

  • art. 133 c.p.

    Norma che fissa i criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti e del grado di colpevolezza; la Corte la richiama per spiegare perché la valutazione complessiva delle modalità della condotta esclude la particolare tenuità e l'attribuzione delle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • La distinzione tra art. 495 e art. 496 c.p. dipende non dal luogo o dal momento formale del controllo (road check vs. perquisizione) ma dalla natura della dichiarazione: quando la dichiarazione falsa, resa in assenza di documenti d'identità, assume valore di "attestazione" delle qualità personali, si applica l'art. 495.
  • Il momento temporale della perquisizione è spesso irrilevante: rileva che l'agente non disponga di altri mezzi di identificazione e che la falsa dichiarazione sia resa agli operatori nell'esercizio delle loro funzioni.
  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., se resa più favorevole da successiva norma, è applicabile retroattivamente e può essere sollevata o rilevata anche in Cassazione, ma il suo riconoscimento richiede una valutazione di fatto sulla tenuità che la Cassazione non corregge se fondata su accertamenti di merito.
  • Non è possibile in sede di legittimità riformare valutazioni di fatto meramente contestate (es. sull'occasionalità della condotta) quando il giudice di merito ha svolto un percorso argomentativo che esclude la particolare tenuità o le attenuanti.
  • La struttura argomentativa della sentenza di merito può implicitamente escludere benefici (non punibilità o attenuanti): la Corte di legittimità ne tiene conto e ciò rende inopportune deduzioni che si limitino a contestare valutazioni di gravità già fondate su fatti.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni (cassa delle ammende); quindi la valutazione preventiva dell'ammissibilità e della fondatezza delle questioni di diritto è fondamentale prima di proporre ricorso per cassazione.

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