Sentenza n. 998/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento - del silenzio inadempimento serbato sulla richiesta di convocazione di “…una commissione di Unita di Valutazione Integrata a favore del minore…” avanzata dal Settore IV e Servizi Diretti del Comune di Casoria con nota prot. -OMISSIS- ai fini di un monitoraggio/confronto in ordine al progetto individuale ex art. 14 L. 328/2000 predisposto in attuazione della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, sez. IX^, n. -OMISSIS- - di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo. E PER LA DECLARATORIA dell’obbligo di provvedere con atto espresso e motivato sulla ridetta istanza di convocazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla richiesta di convocazione di un’Unità di Valutazione Integrata per il monitoraggio e il confronto sul progetto individuale del minore ex art. 14 l. 328/2000
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore disabile)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio serbato sulla richiesta del Comune di Casoria del 30 ottobre 2025, rivolta all’ASL Napoli 2 Nord, di convocare una commissione di Unità di Valutazione Integrata a favore del minore, in attuazione di precedenti pronunce del TAR e ai fini del monitoraggio e del confronto sul progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000. Ha dedotto la violazione dell’art. 2 l. 241/1990, per mancata conclusione del procedimento entro il termine di trenta giorni, nonché il difetto di motivazione e l’eccesso di potere. Le amministrazioni hanno sostenuto che il monitoraggio avrebbe cadenza semestrale e che la convocazione per gennaio 2026 avrebbe comunque superato il silenzio. La ricorrente ha replicato che la convocazione e il successivo verbale dell’UVI avevano natura meramente endoprocedimentale e interlocutoria, poiché rinviavano a data da destinarsi l’assunzione di decisioni concrete. Ha inoltre chiesto la cancellazione di espressioni ritenute offensive contenute nella memoria del Comune.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, al momento della decisione, perdurasse l’inerzia delle amministrazioni, poiché la convocazione dell’UVI e il verbale successivo non costituivano un provvedimento conclusivo del procedimento. Il verbale si limitava infatti a ricognizioni e rinvii, riservando ulteriori interlocuzioni e aggiornando la commissione a data da stabilirsi, senza assumere decisioni concrete sulle problematiche del minore. È stata quindi riconosciuta la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento e le amministrazioni intimate sono state ordinate a provvedere sull’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il TAR ha inoltre disposto la cancellazione delle frasi relative all’“assoluta carenza di buona fede e correttezza” contenute nella memoria del Comune, ritenendole prive di connessione con le esigenze difensive e lesive della reputazione della controparte. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione resistente e liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. È stata disposta anche la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell’art. 2 l. 241/1990.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Il ricorso avverso il silenzio presuppone che, al momento della pronuncia, persista l’inerzia dell’amministrazione e l’interesse ad agire; tale inerzia permane quando l’amministrazione compie soltanto attività endoprocedimentali o interlocutorie, senza concludere il procedimento.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto; nella fattispecie il TAR ha ordinato alle amministrazioni di provvedere sull’istanza entro trenta giorni e ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti.
art. 14 l. 328/2000
Costituisce la base normativa del progetto individuale predisposto per il minore con disabilità, oggetto delle attività di monitoraggio e confronto richieste alla UVI.
art. 89, comma 2, c.p.c., e art. 39 c.p.a.
Consentono la cancellazione dagli scritti difensivi delle espressioni offensive o sconvenienti prive di relazione con l’esercizio della difesa e riconducibili a un intento lesivo della controparte.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’interesse ad agire permane quando l’amministrazione non conclude il procedimento entro il termine applicabile, anche se abbia compiuto attività preparatorie o interlocutorie.
- La convocazione di un organo collegiale e la redazione di un verbale che si limiti a ricognizioni, riserve di ulteriori approfondimenti o rinvii a data da destinarsi non costituiscono conclusione del procedimento quando non assumano decisioni concrete sull’istanza.
- Nel ricorso avverso il silenzio il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato, senza predeterminarne il contenuto, purché sia assicurata la conclusione espressa e motivata del procedimento.
- Le espressioni contenute negli scritti difensivi possono essere cancellate quando, oltre a essere offensive, non presentino una connessione effettiva con le esigenze della difesa e travalichino i limiti della fisiologica dialettica processuale.
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