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Sentenza

Sentenza n. 947/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento -del verbale n. -OMISSIS-di scrutinio finale, emesso il -OMISSIS- dal Consiglio di Classe -OMISSIS-scientifico, presieduto da -OMISSIS- e conseguente delibera con cui è stata previsto il mancato superamento dell''anno scolastico 2023-24 e di non ammissione alla classe successiva del ricorrente; - della comunicazione al ricorrente di mancata ammissione alla classe V del -OMISSIS-; - di ogni atto presupposto, connesso, conseguente e successivo non conosciuti anche di natura endoprocedimentale.

Giustizia amministrativa202401246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale e deliberazione del consiglio di classe recanti la non ammissione dello studente alla classe quinta al termine dell'anno scolastico 2023-2024, nonché la relativa comunicazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo studente ha impugnato la non ammissione alla classe successiva, deducendo l'illegittimità dello scrutinio per eccesso di potere, illogicità, contraddittorietà, difetto di istruttoria e inosservanza della direttiva ministeriale sui bisogni educativi speciali. Ha sostenuto che il consiglio di classe non avrebbe adeguatamente considerato il grave lutto familiare e le conseguenti problematiche psicologiche ai fini dell'aggiornamento del Piano didattico personalizzato, né avrebbe applicato le misure compensative e dispensative previste dal piano in alcune materie. Sono state inoltre dedotte la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 5 della legge n. 170/2010, dell'art. 10, comma 1, d.P.R. n. 122/2009, dell'art. 6 d.m. n. 5669/2011, del Piano didattico personalizzato e degli artt. 3 e 34 Cost. Lo scrutinio aveva rilevato insufficienze in sette materie e motivato la non ammissione con il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi e l'insufficienza delle competenze necessarie per affrontare la classe quinta.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, richiamando le valutazioni già espresse in sede cautelare e condivise dal Consiglio di Stato. Quanto alla mancata considerazione del lutto e delle conseguenti problematiche psicologiche, il giudice ha rilevato che il ricorso non individuava concretamente quali ulteriori misure compensative o dispensative avrebbero dovuto essere adottate; inoltre, non era stato dimostrato che le più recenti certificazioni psicologiche fossero state portate a conoscenza dell'istituto scolastico. Il Piano didattico personalizzato relativo all'anno scolastico era stato sottoscritto dalla madre dello studente dopo l'evento traumatico, senza contestazioni circa l'inadeguatezza delle misure previste. Quanto alla mancata applicazione delle misure del piano, le relazioni dei docenti documentavano invece la disponibilità a programmare interrogazioni e contenuti, senza evidenziare violazioni del piano. Le contestazioni sulla difficoltà delle prove miravano a ottenere un sindacato sul merito delle valutazioni didattiche, non consentito al giudice amministrativo. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 2 e 5 l. 170/2010

    Le disposizioni sui disturbi specifici dell'apprendimento sono state invocate dal ricorrente, ma il TAR ha ritenuto non provata la concreta violazione delle misure previste nel Piano didattico personalizzato.

  • art. 10, comma 1, d.P.R. 122/2009

    La disposizione è stata dedotta quale parametro della valutazione scolastica, senza che il giudice ravvisasse una violazione concretamente dimostrata.

  • art. 6 d.m. 5669/2011

    La disposizione è stata invocata in relazione alle misure didattiche per lo studente con disturbi specifici dell'apprendimento; il giudice ha escluso che fosse provata la loro mancata applicazione.

  • Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012

    Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni operative

    La direttiva è stata invocata per sostenere l'obbligo di adeguata considerazione delle esigenze dello studente, ma il ricorso è stato respinto per carenza di prova circa le misure concretamente omesse e circa la conoscenza da parte dell'istituto delle più recenti certificazioni.

  • artt. 3 e 34 Cost.

    I parametri costituzionali sono stati dedotti dal ricorrente, senza che il TAR ravvisasse una lesione dimostrata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il fondamento, insieme alla normativa europea e all'art. 2-septies d.lgs. 196/2003, dell'ordine di oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle generalità e delle informazioni sanitarie.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Ha concorso a giustificare l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • In una controversia relativa alla non ammissione di uno studente con disturbi specifici dell'apprendimento, la deduzione della mancata applicazione o dell'inadeguatezza delle misure compensative e dispensative deve individuare concretamente quali misure sarebbero state necessarie e quali siano state omesse.
  • La mancata conoscenza da parte dell'istituto scolastico delle più recenti certificazioni o diagnosi non può essere presunta; chi contesta lo scrutinio deve dimostrare che tali documenti siano stati portati tempestivamente a conoscenza dell'amministrazione scolastica.
  • La sottoscrizione del Piano didattico personalizzato da parte della famiglia, successiva all'evento posto a fondamento della contestazione, senza riserve sulle misure previste, costituisce elemento rilevante per escludere la dedotta inadeguatezza del piano, salvo prova contraria specifica.
  • Il giudice amministrativo non può sostituirsi al consiglio di classe nella valutazione del merito didattico, inclusa la difficoltà delle prove, quando non siano dimostrate violazioni delle regole procedurali o delle misure individualizzate previste.

Come è indicizzato

MaterieScuola
RamiIstruzione e università
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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