Sentenza n. 1234/2026 - Catania, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 2857/2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Catania, Sezione Lavoro, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 11658/2023, pubblicata in data 03/07/2025 e notificata il 18/08/2025, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Catania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza chiedendo che il Ministero fosse condannato a dare esecuzione alla sentenza passata in giudicato, mediante l'attribuzione della carta elettronica del docente del valore complessivo di 1.000 euro, oltre accessori, e, se necessario, mediante la nomina di un commissario ad acta e l'emissione di uno speciale ordine di pagamento. Il Ministero ha dedotto l'impossibilità sopravvenuta di accreditare l'importo sul borsellino elettronico, poiché la docente era cessata dal servizio dal 1° settembre 2025 per raggiunti limiti di età. La ricorrente ha sostenuto che il collocamento a riposo fosse irrilevante, poiché la sentenza di merito era stata pubblicata quando ella era ancora in servizio e il diritto era stato giudizialmente accertato. Il giudizio ha riguardato quindi la possibilità di eseguire in forma specifica, dopo la cessazione dal servizio, una condanna all'attribuzione della carta elettronica del docente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. La sentenza del Tribunale ordinario aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire della carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 e aveva condannato il Ministero alla sua attribuzione per 1.000 euro, oltre accessori. Tuttavia, il Collegio ha rilevato che la ricorrente era cessata dal servizio dal 1° settembre 2025 e che tale circostanza non era stata specificamente contestata. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.P.C.M. 28 novembre 2016, la carta non è più fruibile al momento della cessazione dal servizio. Secondo il TAR, la carta costituisce uno strumento funzionale alla formazione e all'aggiornamento dei docenti in servizio, con obbligazione di pagamento a scopo vincolato, sicché il collocamento a riposo impedisce l'attribuzione della carta in forma specifica. Il giudice dell'ottemperanza non può interpretare o integrare il giudicato emesso da altro plesso giurisdizionale, né può sostituire alla domanda di esecuzione della carta una diversa domanda risarcitoria, non proposta in giudizio. Non è stato quindi nominato il commissario ad acta. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda e la natura interpretativa della questione.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, volto a ottenere l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare, ove necessario, un commissario ad acta; nel caso concreto non ne sono stati ravvisati i presupposti.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti; il titolo giudiziale aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla carta per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20.
art. 3, comma 2, d.P.C.M. 28 novembre 2016
La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio.
La cessazione dal servizio impedisce la fruizione della carta elettronica e, secondo il TAR, rende impossibile l'esecuzione in forma specifica della condanna all'attribuzione della carta.
art. 16, comma 6, legge n. 412/1991
È richiamato dal titolo giudiziale, tramite l'art. 22 della legge n. 724/1994, per la determinazione degli accessori sull'importo riconosciuto.
art. 22 legge n. 724/1994
Richiama l'art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 ai fini degli accessori dovuti sull'importo oggetto della condanna.
Massime di principio
- Quando un giudicato condanna l'amministrazione ad attribuire un beneficio funzionale alla formazione e all'aggiornamento del personale in servizio, la successiva cessazione dal servizio del destinatario può impedire l'esecuzione in forma specifica del titolo, se la disciplina del beneficio ne esclude la fruibilità dopo la cessazione.
- La carta elettronica del docente è uno strumento a destinazione vincolata, funzionale esclusivamente alla formazione e all'aggiornamento professionale del docente in servizio; non costituisce, per ciò solo, un ordinario credito pecuniario liberamente esigibile dopo la cessazione dal servizio.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un titolo formato da un diverso plesso giurisdizionale, il giudice amministrativo deve limitarsi all'attuazione del giudicato e non può interpretarlo o integrarlo, né modificare il contenuto della prestazione dovuta.
- Il giudice dell'ottemperanza non può riqualificare d'ufficio una domanda di esecuzione in forma specifica come domanda risarcitoria per la mancata fruizione del beneficio, quando tale domanda diversa non sia stata proposta.
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