Cassazione Penale, Sentenza n. 47020/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari del 06/07/2021 che aveva confermato la condanna del Tribunale di Trani del 13/01/2020 per i reati commessi il 13/10/2013 (art. 189 comma 7 CDS e art. 590 cod. pen.). Il ricorrente deduce l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima del decreto di citazione in appello del 11/05/2021 e lamenta che la Corte d'Appello non abbia dichiarato l'estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Pur riconoscendo che, in astratto, la questione della prescrizione poteva essere rilevata in sede di legittimità, il giudice di legittimità ritiene il motivo manifestamente infondato: a causa della sospensione dei termini per l'astensione del difensore dal 24/03/2017 al 20/10/2017 (mesi 6 e giorni 26), il termine di prescrizione è maturato il 09/11/2021, data successiva alla pronuncia della sentenza di appello del 06/07/2021. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 189 comma 7 Codice della Strada
Norma relativa a violazioni del Codice della Strada contestate nei fatti; richiamata per identificare il tipo di illecito stradale per cui il ricorrente era stato condannato.
art. 590 cod. pen.
Norma penale concernente il reato di lesioni personali; indicata quale altra fattispecie penalmente rilevante per la quale è intervenuta condanna.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato quale fondamento della censura in Cassazione (inosservanza o erronea applicazione della legge penale); la Corte osserva che il ricorso è astrattamente ammissibile sotto tale profilo.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese del procedimento e l'irrogazione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende; applicata qui per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Se l'estinzione del reato per prescrizione è maturata prima della sentenza d'appello, la Corte di Cassazione può rilevarla anche se non dedotta o non rilevata nel grado di merito; tuttavia va verificata la data esatta di maturazione della prescrizione rispetto alla data della decisione impugnata.
- Le interruzioni o sospensioni del termine di prescrizione (es. per astensione del difensore) vanno computate accuratamente: tali eventi possono spostare la data di maturazione della prescrizione e incidere sulla rilevabilità d'ufficio della non punibilità.
- La data utile di confronto per verificare l'estinzione è la data della pronuncia del giudice di merito impugnato (qui la sentenza di appello), non la data del decreto di citazione in appello.
- Se il motivo di prescrizione in Cassazione è manifestamente infondato perché la prescrizione è maturata successivamente alla sentenza impugnata, il ricorso può essere dichiarato inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.
- È prudente per la difesa eccepire tempestivamente la prescrizione nei gradi di merito e fornire il calcolo dettagliato dei termini e delle eventuali sospensioni/interruzioni per evitare il rigetto della doglianza in sede di legittimità.
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