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Sentenza

Sentenza del 06/10/2015 n. 1716 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Contenzioso- Impugnazioni - Interesse ad agire - Necessità valutazione effetti in caso di accoglimento - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Ufficio ha impugnato la sentenza di primo grado che aveva annullato il ruolo emesso ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 600/1973. Il ruolo riguardava la tardiva presentazione della dichiarazione unica relativa al 2007, considerata omessa, e il conseguente disconoscimento del credito d'imposta indicato nella dichiarazione del 2008. L'Ufficio ha contestato al giudice di primo grado di aver deciso sulla base dell'applicabilità dell'art. 36-ter, anziché dell'art. 36-bis, prospettando una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e un vizio di ultrapetizione. Tuttavia, nell'atto di appello l'Ufficio non ha formulato specifici motivi di merito, limitandosi a richiamare genericamente le argomentazioni già svolte nel precedente grado.

La decisione

Il giudice d'appello ha riconosciuto che la sentenza di primo grado era viziata da extrapetizione, avendo esaminato una questione non dedotta dal contribuente, ossia l'applicabilità dell'art. 36-ter in luogo dell'art. 36-bis. Tuttavia, tale rilievo non ha comportato l'accoglimento dell'appello: l'Ufficio non aveva formulato specifiche censure sul merito della decisione, come richiesto dall'art. 53 del D.Lgs. 546/1992. Inoltre, sulle questioni di merito si era formato il giudicato interno. L'appello è stato quindi dichiarato inammissibile. Le spese del grado sono state compensate in ragione della complessità della controversia.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis, D.P.R. 600/1973

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e dagli archivi dell'Amministrazione finanziaria.

  • Art. 36-ter, D.P.R. 600/1973

    Riguarda il controllo formale delle dichiarazioni, che può comportare la verifica di documenti e giustificativi. Nel caso concreto il giudice di primo grado lo aveva ritenuto applicabile, ma tale questione non era stata dedotta dal contribuente.

  • Art. 18, D.Lgs. 546/1992

    Regola il contenuto del ricorso tributario e i limiti della domanda, rilevando ai fini del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • Art. 53, D.Lgs. 546/1992

    Impone che l'appello tributario contenga motivi specifici di impugnazione. Il semplice richiamo alle difese svolte nel primo grado non è sufficiente e determina l'inammissibilità dell'appello.

  • Art. 112 c.p.c.

    Stabilisce il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La decisione su una questione non proposta dalle parti può integrare ultrapetizione o extrapetizione.

  • Art. 345 c.p.c.

    Richiama il principio del tantum devolutum quantum appellatum: il giudice d'appello può esaminare soltanto le questioni devolute mediante specifici motivi di impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio d'appello non è sufficiente dimostrare che la sentenza di primo grado contenga un errore processuale: occorre anche spiegare quale concreto vantaggio deriverebbe dall'accoglimento dell'impugnazione.
  • L'appello tributario deve contenere motivi specifici e riferiti alle singole rationes decidendi della sentenza. Il mero rinvio agli atti o alle argomentazioni del primo grado comporta normalmente l'inammissibilità.
  • Se una sentenza si fonda su più autonome ragioni, l'appellante deve contestarle tutte; le ragioni non impugnate possono formare giudicato interno e rendere inutile o inammissibile l'impugnazione delle altre.
  • Il giudice non può decidere su una questione mai proposta dalle parti, anche se la ritiene giuridicamente rilevante; ciò può configurare ultrapetizione o extrapetizione.
  • Nei gradi di impugnazione l'interesse ad agire va valutato in concreto, considerando se l'eventuale accoglimento dell'impugnazione possa effettivamente modificare il risultato della controversia a favore dell'impugnante.

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