Sentenza n. 564/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento - degli atti costituenti la lex specialis della gara di appalto e della relativa delibera n. 770 del 24.9.2025, aventi ad oggetto la “PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI GAS MEDICINALI AIC, GAS MEDICINALI FU, GAS DISPOSITIVI MEDICI, GAS DI LABORATORIO, GAS TECNICI, GAS SPECIALI E RELATIVI SERVIZI INTEGRATI (PRESTAZIONE PRINCIPALE), NONCHÉ IL SERVIZIO INTEGRATO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE, PRODUZIONE E DI STOCCAGGIO (PRESTAZIONE SECONDARIA) PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA AREA SOVRAZONALE PIEMONTE SUD-EST (A.S.L. AL, A.S.L. AT, E A.O.U. DI ALESSANDRIA). GARA SINTEL ID N. 202595528. RIADOZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE.”, limitatamente al Lotto 4 (CIG B73A52E93B) e relativi allegati, in particolare: disciplinare di gara; progetto tecnico e capitolato speciale, gli allegati n. 4 schemi offerte economiche per i n. 4 lotti ed i fabbisogni gas medicinali AIC, nonché i chiarimenti resi nel corso della procedura (nella versione da ultimo pubblicata in data 7.10.2025) e la risposta della stazione appaltante del 7.10.2025 all'istanza di autotutela;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: lex specialis e chiarimenti della gara per la fornitura di gas medicinali e servizi integrati, limitatamente al lotto 4 relativo alla locazione di dispositivi per l’erogazione automatica di ossido nitrico, nonché la delibera di riadozione del capitolato e il diniego implicito dell’autotutela
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, limitatamente al lotto 4, il bando, il disciplinare, il progetto tecnico, il capitolato speciale, gli schemi di offerta economica, i fabbisogni e i chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante. Ha dedotto che la lex specialis contenesse clausole escludenti immediatamente lesive, in particolare con riferimento alle caratteristiche tecniche minime dei dispositivi e al meccanismo di scambio automatico della sorgente in bombole, lamentando altresì l’illegittimità dei chiarimenti e della risposta dell’amministrazione all’istanza di autotutela. Il capitolato era stato ripubblicato dopo richieste di chiarimenti, con riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la stazione appaltante, con deliberazione del 19 dicembre 2025, ha revocato in autotutela l’indizione della gara relativa al lotto 4 e ha disposto di non aprire le buste tecniche già presentate, procedendo inoltre alla revisione del capitolato, in particolare dei punteggi qualitativi. Sono quindi venuti meno tutti gli atti impugnati e, specificamente, le clausole della lex specialis e i chiarimenti dai quali, secondo la prospettazione della ricorrente, poteva derivare l’impedimento alla partecipazione. Il TAR ha richiamato anche l’esito della precedente fase cautelare, nella quale aveva escluso che i chiarimenti avessero portata novativa o modificativa della lex specialis e che le specifiche tecniche contestate avessero efficacia immediatamente escludente. Le spese sono state compensate, tenuto conto dell’esito cautelare, delle ragioni della revoca e del fatto che le parti hanno manifestato il venir meno dell’interesse solo in prossimità dell’udienza di merito.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione elimina integralmente gli effetti degli atti impugnati, facendo venir meno l’oggetto della controversia.
Massime di principio
- La revoca in autotutela della gara, accompagnata dal mancato esame delle offerte e dalla revisione della lex specialis, determina la cessazione della materia del contendere quando elimina integralmente gli atti impugnati e gli effetti lesivi dedotti dal ricorrente.
- I chiarimenti resi dalla stazione appaltante in una procedura di gara hanno natura meramente interpretativa e non possono modificare o innovare la lex specialis; eventuali modifiche sostanziali richiedono una formale riedizione degli atti di gara.
- La cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno concreto e integrale dell’oggetto della lite, non la mera sopravvenuta inutilità della decisione per ragioni estranee alla rimozione degli atti impugnati.
Come è indicizzato
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