Cassazione Civile, Ordinanza n. 08720/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di cartelle di pagamento emesse per il recupero di contributi previdenziali dovuti alla gestione agricola per annualità dal 2004 al 2009. La destinataria delle cartelle ha chiesto l'annullamento deducendo vizi formali dell'atto e della procedura di iscrizione a ruolo, illegittimità delle sanzioni, prescrizione di alcune annualità, errata qualificazione come imprenditore agricolo professionale ed errata quantificazione del credito. Il Tribunale adito in funzione di giudice del lavoro aveva dichiarato il difetto di giurisdizione ritenendo applicabile il criterio seguito per alcune controversie tributarie in materia di esecuzione forzata. Riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria, questa ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, sostenendo che la lite, avendo ad oggetto un rapporto previdenziale e l'impugnazione di cartelle per contributi INPS, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Nel regolamento di giurisdizione il contribuente si è rimesso alla decisione delle Sezioni Unite, mentre l'INPS ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del tribunale ordinario.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, e precisamente del Tribunale in funzione di giudice del lavoro. Hanno ritenuto che la pretesa azionata riguardi contributi previdenziali, dunque un rapporto non tributario; di conseguenza non opera la giurisdizione tributaria generale di cui all'art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992. È stato inoltre valorizzato l'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, che per i contributi o premi dovuti agli enti previdenziali consente l'opposizione contro l'iscrizione a ruolo davanti al giudice del lavoro. Le Sezioni Unite hanno escluso l'applicabilità dell'orientamento sulla riscossione tributaria e sull'opposizione agli atti esecutivi avverso il pignoramento per vizi della cartella, poiché quel principio riguarda entrate di natura tributaria e atti propri dell'esecuzione forzata, non cartelle relative a crediti previdenziali. La causa dovrà quindi proseguire davanti al giudice ordinario, che provvederà anche sulle spese della fase di regolamento.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992
la giurisdizione tributaria si radica per materia solo sulle controversie relative ai tributi di ogni genere e specie e non si estende ai contributi previdenziali, che non hanno natura tributaria.
art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999
estende la riscossione mediante ruolo ai contributi o premi previdenziali e attribuisce al contribuente la possibilità di proporre opposizione contro l'iscrizione a ruolo dinanzi al giudice del lavoro.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato nel ragionamento sull'impugnazione di atti della riscossione tributaria, ma ritenuto non applicabile al caso di contributi previdenziali.
art. 57 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamato nel quadro dell'opposizione agli atti esecutivi in materia tributaria, ma non pertinente alla fattispecie previdenziale.
art. 617 cod. proc. civ.
richiamato per descrivere l'opposizione agli atti esecutivi nell'esecuzione forzata, ma non decisivo nel caso di specie.
Massime di principio
- Le controversie aventi ad oggetto contributi previdenziali obbligatori, anche se introdotte con l'impugnazione di una cartella esattoriale, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, poiché non riguardano tributi.
- L'art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999 conferma la giurisdizione del giudice del lavoro per le opposizioni relative all'iscrizione a ruolo di contributi o premi previdenziali, anche quando il mezzo di riscossione sia la cartella di pagamento.
- L'orientamento che, in materia tributaria, consente di impugnare davanti al giudice tributario il primo atto esecutivo deducendo vizi della cartella o di atti prodromici non è estensibile ai crediti previdenziali, perché presuppone entrate di natura tributaria e un atto di esecuzione forzata.
- Ai fini del riparto di giurisdizione conta la natura sostanziale del credito azionato, non la sola forma dell'atto impugnato o l'ente che procede alla riscossione.
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