Cassazione Penale, Sentenza n. 38649/2023 del 21/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Milazzo impugnava l'ordinanza che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per il reato di promozione e organizzazione dell'associazione mafiosa armata (cosa nostra). Denunciava vizi di motivazione e travisamento probatorio: sosteneva che il Tribunale non aveva considerato che dalle intercettazioni non emergeva la sua conoscenza della disponibilità di armi trovate nell'aprile 2021 (quindi il cosiddetto "tempo silente" sarebbe terminato nel settembre 2019 come ritenuto dal G.i.p.); che la mancanza di interventi a sostegno del latitante Messina Denaro era un dato neutro; che la sua attività con vertici mafiosi si era conclusa nel 1999; e che non era stata adeguatamente valutata la possibilità di misure meno afflittive o la prova contraria alla presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero in gran parte censure di fatto non consentite in cassazione o prive della specificità richiesta, e che l'ordinanza impugnata avesse dato motivazione logica e dettagliata. La Corte ha valorizzato le intercettazioni, le ammissioni stragiudiziali e, soprattutto, il rinvenimento delle armi come indice dell'operatività e dell'organizzazione militare della consorteria, che rende attuali le esigenze cautelari. Ha inoltre confermato la prevalenza della presunzione speciale di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., rispetto alla norma generale dell'art. 274 c.p.p., e ha ritenuto legittima l'applicazione della custodia in carcere anche a persona ultrasettantenne per esigenze di eccezionale rilevanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
norma richiamata in relazione al procedimento di riesame e all'applicazione della misura cautelare in sede di impugnazione
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
stabilisce una presunzione speciale della sussistenza delle esigenze cautelari per i reati indicati, presunzione che la Corte ha ritenuto prevalente rispetto alla norma generale e sufficiente salvo prova contraria
art. 274 cod. proc. pen.
norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte ha ricordato che per i reati di cui all'art. 275, comma 3, la presunzione speciale è prevalente rispetto a questa norma generale
art. 59, secondo comma, cod. pen.
richiamato per affermare la responsabilità anche quando il soggetto ignori per colpa la disponibilità di armi da parte degli associati, rilevando la natura oggettiva dell'aggravante
art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
citato a supporto del principio che anche la condanna richiede elevati standard di certezza processuale, utile per spiegare il significato della nozione di "sostanziale certezza" nelle previsioni cautelari
art. 616 cod. proc. pen.
norma applicata per la condanna alle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
art. 416-bis (e riferimenti correlati) cod. pen.
riferimento al contesto dei delitti associativi aggravati e alla giurisprudenza che valuta la persistenza di pericolosità del sodalizio anche in presenza di intervalli temporali; la Corte ha ritenuto che la disponibilità di armi e l'operatività del gruppo mantengano attuali le esigenze cautelari
Massime di principio
- In cassazione contro provvedimenti cautelari le censure ammesse sono principalmente di diritto o di manifesta illogicità della motivazione: non è possibile una rivalutazione dei fatti o degli elementi probatori già esaminati dal giudice di merito
- Per i reati associativi aggravati (art. 275, comma 3, c.p.p. richiamato per l'effetto) vige una presunzione speciale di sussistenza delle esigenze cautelari; la difesa ha l'onere di apportare elementi concreti e specifici per superare tale presunzione
- Il rinvenimento di armi o altri elementi che dimostrino la capacità operativa del sodalizio costituisce indicatore rilevante dell'attualità delle esigenze cautelari e può neutralizzare l'argomento del "tempo silente"
- La qualificazione di comportamenti e linguaggi emersi da intercettazioni è, salvo manifesta illogicità, una valutazione di merito rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità
- L'età avanzata dell'indagato non esclude la custodia in carcere se il giudice ritiene sussistenti esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, che richiedono motivazione specifica ma non costituiscono vizio impugnabile se la motivazione è congrua
- Per contestare efficacemente una misura cautelare su base associativa il difensore dovrebbe presentare elementi probatori concreti e specifici contrari alla persistenza della pericolosità (es. prove di dissociazione, inattività concreta del gruppo, prova diretta di estraneità a fatti recenti)
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