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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09120/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda un atto di recupero del credito con cui l'amministrazione finanziaria aveva contestato a una contribuente indebite compensazioni eseguite tramite deleghe di pagamento, inizialmente quantificate in euro 150.026,21 e poi ridotte a euro 78.342,96 per autotutela parziale. L'ufficio contestava, da un lato, che la disciplina tributaria consentisse la compensazione di debiti fiscali quando non coincidono in capo al medesimo soggetto le posizioni creditorie e debitorie e, dall'altro, l'inesistenza dei crediti IVA in capo alla società accollante indicata nelle deleghe, ritenendo che fossero stati creati crediti fittizi per operazioni inesistenti e poi utilizzati nel periodo maggio-luglio 2017 mediante accollo fiscale. In primo grado l'atto era stato confermato, salvo riduzione delle sanzioni; in appello l'Agenzia impugnava la sentenza per violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471/1997. La CGT di secondo grado ha però rigettato l'appello con una motivazione che, secondo la ricorrente, era del tutto estranea al thema decidendum: ha richiamato un diverso contribuente, un diverso numero di avviso di accertamento, una questione sul raddoppio dei termini ex art. 1, comma 132, L. n. 208/2015, e una comunicazione di notizia di reato relativa a soggetto terzo. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando motivazione apparente e nullità della sentenza per violazione dell'art. 111, comma 6, Cost., dell'art. 132, comma 2, n. 3, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la sentenza di appello era sorretta da una motivazione solo apparente, perché basata su fatti, atti e questioni completamente estranei alla controversia decisa, con riferimenti a un diverso contribuente e a un diverso avviso/atto, senza alcuna effettiva risposta alle censure dell'appello. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone che la sentenza sia sorretta da motivazione effettiva e non meramente apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 3, c.p.c.

    la motivazione deve esporre l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; la sua mancanza o apparenza comporta nullità della sentenza.

  • art. 36, primo comma, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione apparente integra nullità deducibile in cassazione come error in procedendo.

  • art. 1, comma 132, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    richiamato dalla sentenza di merito, ma ritenuto estraneo alla controversia decisa in cassazione.

  • art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    norma invocata nel merito dall'Agenzia in appello per le sanzioni tributarie.

  • art. 13, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    norma invocata nel merito dall'Agenzia in appello per il regime sanzionatorio delle indebite compensazioni.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla per motivazione apparente quando il giudice non spiega il percorso logico-giuridico decisivo e fonda la decisione su argomentazioni estranee al thema decidendum.
  • Nel giudizio di appello, la motivazione deve confrontarsi con le specifiche censure proposte: il richiamo a fatti, soggetti o atti diversi da quelli controversi non soddisfa l'obbligo motivazionale.
  • La motivazione apparente ricorre anche quando la decisione sembra essere frutto di un mero riuso di passaggi relativi a un'altra controversia, senza alcuna correlazione con il caso concreto.
  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione è deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., e comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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