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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17565/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna confermata in appello per i reati di truffa, tentata truffa e patrocinio infedele. I motivi principali erano: 1) violazione del divieto di bis in idem per la tentata truffa, sostenendo che Sambucci era già stato condannato per reati di falso riferibili agli stessi fatti; 2) vizio di applicazione della norma e carenza di idoneità degli atti per la configurabilità della tentata truffa, posto che la parte offesa avrebbe potuto agevolmente verificare lo stato del procedimento presso la cancelleria; 3) erronea applicazione dell'art. 380 c.p. (patrocinio infedele), deducendo l'assenza di violazione dei doveri professionali e l'adempimento diligente del mandato; 4) censura sulla determinazione della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonché mancata motivazione sulla commisurazione della pena e non considerazione dello status personale e lavorativo dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi nella parte in cui ripetevano doglianze già valutate dal giudice di appello; ha confermato la responsabilità per i delitti di truffa (art. 640 c.p.) e di tentata truffa (art. 56 c.p., 640 c.p.), ritenendo infondati i rilievi circa l'inidoneità degli atti a realizzare il tentativo (l'idoneità va valutata ex ante e il rapporto di fiducia rafforzava la probabilità di riuscita). Ha invece accolto il terzo motivo con riguardo al delitto di patrocinio infedele (art. 380 c.p.), ritenendo che la fattispecie richieda una dimensione endoprocessuale e un danno correlato alla gestione del procedimento; il fatto contestato si colloca fuori dall'ambito processuale e non integra l'evento previsto dall'art. 380 c.p. Conseguentemente la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di patrocinio infedele e disposto il rinvio per nuovo giudizio su quel punto, con rideterminazione della pena complessiva e liquidazione delle spese civili relative ai reati non investiti dall'annullamento. I motivi relativi al trattamento sanzionatorio (attenuanti, art. 133 c.p., artt. 62-bis e 69 c.p.) non sono stati valutati perché non previamente devoluti in appello.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La truffa è stata confermata come integrata dalle false dichiarazioni e dagli artifici idonei a determinare l'errore della parte offesa e ottenere un ingiusto profitto; i fatti rientrano nella fattispecie di reato prevista dall'art. 640 c.p.

  • art. 56 cod. pen.

    Il tentativo richiede idoneità dell'azione valutata ex ante; la Corte ha ritenuto che, alla luce delle circostanze (rapporto fiduciario e condotte dell'imputato), gli atti fossero idonei a realizzare il reato e dunque configurabile il tentativo.

  • art. 380 cod. pen.

    Il delitto di patrocinio infedele richiede, secondo la Corte, una dimensione endoprocessuale: l'evento deve consistere in un danno discendente dalla gestione della causa dinanzi all'autorità giudiziaria. Nel caso di specie la condotta si è collocata al di fuori dell'ambito processuale e pertanto non integra l'evento previsto dall'art. 380 c.p.

  • art. 649, comma 2, cod. pen.

    Riferito in ordine al divieto di bis in idem: la Corte ha ritenuto che la precedente condanna per reati di falso non comporti automaticamente il divieto di nova accusatio per la tentata truffa, poiché i reati tutelano beni giuridici differenti e i falsi rappresentano solo uno degli artifici posti in essere nell'ambito di una più ampia condotta fraudolenta.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Richiamato con riguardo all'omessa motivazione sulla commisurazione della pena; la Corte ha rilevato che le censure sul trattamento sanzionatorio non possono essere esaminate in Cassazione se non previamente devolute in appello.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulla determinazione della pena; le censure sollevate non sono state valutate perché non previamente devolute in appello; la Corte dispone comunque che, in caso di annullamento parziale, il giudice di rinvio ridetermini la pena complessiva.

  • artt. 62-bis e 69 cod. pen.

    Riferite con riguardo alle circostanze attenuanti e al bilanciamento delle aggravanti; la Corte ha osservato che tali profili non sono esaminabili se non dedotti in appello.

Massime di principio

  • Il divieto di bis in idem non opera automaticamente quando si procede per reati diversi anche se connessi nello stesso arco fattuale: va valutata la tutela di beni giuridici diversi e la funzione delle singole condotte nell'insieme del fatto.
  • Per il tentativo (art. 56 c.p.) l'idoneità dell'atto si valuta ex ante con riferimento alle conoscenze disponibili all'agente; rapporti di fiducia e modalità comportamentali che impediscono alla vittima di verificare autonomamente la situazione aumentano la probabilità di riuscita.
  • Il delitto di patrocinio infedele (art. 380 c.p.) ha una dimensione tipicamente endoprocessuale: per integrarlo è generalmente necessario che il danno derivi dalla gestione del procedimento giudiziario; condotte extracprocessuali dirette a trarre profitto personale possono rientrare in fattispecie diverse (es. truffa).
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio e sulle attenuanti devono essere previamente dedotte nel grado di appello per poter essere esaminate in Cassazione; altrimenti sono inammissibili.
  • In caso di annullamento parziale della sentenza di merito la Cassazione rinvia per nuovo giudizio sul punto annullato e dispone che il giudice di rinvio ridetermini la pena complessiva e provveda alla liquidazione delle spese civili relative ai reati non annullati.
  • La qualificazione di singoli atti (es. produzione di documenti falsi) può essere ricondotta alla fattispecie più ampia di truffa quando costituiscono artifizi o raggiri funzionali al conseguimento dell'illecito profitto.

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