Sentenza del 07/01/2016 n. 12 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento imposte - Deducibilità dei costi - Operazioni oggettivamente inesistenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo al periodo d'imposta 2005, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione costi derivanti da fatture emesse da D. s.a.s. per euro 122.264,45 e da T. s.a.s. per euro 189.816,00. L'Amministrazione riteneva che le società emittenti fossero prive di effettiva struttura operativa e che le fatture fossero soggettivamente inesistenti; quelle di T. s.a.s. erano ritenute anche oggettivamente inesistenti. La contribuente ha sostenuto l'effettività delle prestazioni, la regolarità delle fatture, l'illegittimità dell'accertamento e l'onere dell'Ufficio di provare l'inesistenza delle operazioni. Ha inoltre invocato l'art. 8 del D.L. n. 16/2012, secondo cui i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti non sono automaticamente indeducibili.
La decisione
L'Ufficio ha rinunciato in autotutela al recupero dei costi relativi alle fatture di D. s.a.s. Quanto alle fatture di T. s.a.s., la Commissione ha ritenuto che l'Amministrazione non avesse fornito prova dell'oggettiva inesistenza delle operazioni. Una fattura regolare, salvo l'inattendibilità della contabilità, è idonea a rappresentare il costo e spetta all'Ufficio dimostrare, anche mediante presunzioni, l'assenza dei presupposti per la deduzione. Non provata l'inesistenza oggettiva, le operazioni sono state ricondotte al solo profilo soggettivo; per effetto dell'art. 8 del D.L. n. 16/2012, l'indeducibilità dei relativi costi non aveva più fondamento giuridico. L'appello della società è stato accolto, con integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Norme richiamate
Art. 8 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16
La norma è richiamata per affermare la deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti.
La mera fittizietà soggettiva dell'operazione, ossia l'interposizione di un soggetto diverso dall'effettivo prestatore o cedente, non determina automaticamente l'indeducibilità del costo, purché l'operazione sia realmente avvenuta.
Art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La fattura, se redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto, indica tra l'altro l'oggetto e il corrispettivo dell'operazione.
Una fattura formalmente regolare costituisce, di regola e salvo contabilità inattendibile, un documento idoneo a rappresentare il costo e fa presumere la verità dell'operazione descritta. Spetta all'Amministrazione dimostrare il contrario.
Art. 12 della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
La società aveva denunciato la mancata valutazione delle proprie controdeduzioni al processo verbale di constatazione; la sentenza non ha ritenuto tale profilo decisivo, accogliendo l'appello per l'assenza di prova dell'inesistenza oggettiva e per l'applicazione della disciplina sulle operazioni soggettivamente inesistenti.
Art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000
La contribuente aveva contestato che l'accertamento fosse fondato sull'ipotizzata configurabilità del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti. La sentenza non ha attribuito rilievo decisivo all'esito penale, concentrandosi sull'autonoma valutazione tributaria della prova dell'inesistenza oggettiva.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta costi riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti, deve fornire elementi concreti, anche presuntivi purché gravi, precisi e concordanti, che dimostrino che la prestazione o la cessione non è mai avvenuta.
- La fattura regolare non è una prova assoluta, ma costituisce un valido elemento probatorio iniziale a favore del contribuente; l'Ufficio deve superarne l'efficacia dimostrando l'inesistenza dell'operazione o l'inattendibilità della contabilità.
- La mancanza di struttura operativa del soggetto emittente, i rapporti societari o familiari e l'interposizione di una società possono dimostrare l'inesistenza soggettiva, ma non provano necessariamente che la prestazione non sia stata eseguita.
- Se l'operazione è realmente avvenuta ma la fattura proviene da un soggetto diverso dall'effettivo prestatore, la contestazione riguarda l'inesistenza soggettiva; secondo la disciplina richiamata dalla sentenza, ciò non comporta di per sé l'indeducibilità del costo.
- L'esito del procedimento penale non vincola automaticamente il giudice tributario, che deve valutare autonomamente gli elementi raccolti; tuttavia, l'Amministrazione non può sostituire la prova tributaria con il semplice richiamo a un'ipotesi di reato.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare l'effettività della prestazione mediante contratti, ordini, pagamenti tracciabili, documentazione tecnica, corrispondenza e prove dell'utilità del servizio, mentre l'Ufficio deve distinguere chiaramente tra inesistenza oggettiva e soggettiva.
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