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Sentenza

Sentenza n. 3944/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento del provvedimento codice pratica: p-na/l/ q/2023/11003 del 10.09.2025 notificato nella medesima data, nei confronti del sig. zaitouni abdelati, che dichiara la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e del visto d'ingresso e altresì degli ulteriori atti, presupposti e/o conseguenti;

Giustizia amministrativa202506197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale e del visto d'ingresso

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta e del visto d'ingresso, adottata dopo che il datore di lavoro originario era divenuto irreperibile e non aveva formalizzato l'assunzione né sottoscritto il contratto di soggiorno. Ha dedotto la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. 241/1990, per omesso soccorso istruttorio, sostenendo di avere prodotto documentazione relativa a nuovi rapporti di lavoro e di avere diritto alla regolarizzazione della propria posizione. Ha inoltre dedotto la violazione degli artt. 22, comma 5-ter, e 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, dell'art. 97 Cost. e degli artt. 1 e 21-quinquies della l. 241/1990, sostenendo che la mancata instaurazione del rapporto originario era dipesa da causa di forza maggiore non imputabile al lavoratore e che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare le sopravvenienze favorevoli, consistenti nell'instaurazione di nuovi rapporti lavorativi, ai fini del subentro di un nuovo datore o del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La Prefettura ha sostenuto la natura vincolata della revoca, l'assenza dei requisiti originari del datore di lavoro e l'inammissibilità del subentro e dell'attesa occupazione in mancanza della previa formalizzazione del rapporto originario.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto che l'ingresso regolare in Italia, effettuato sulla base di nulla osta e visto validi, imponesse di considerare la buona fede e il legittimo affidamento del lavoratore. La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno entro otto giorni non poteva essergli automaticamente imputata, poiché l'irreperibilità del datore originario integrava, per il lavoratore, una causa di forza maggiore o comunque una circostanza non imputabile ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998. L'Amministrazione non poteva limitarsi a constatare l'assenza del datore originario e la mancanza dei requisiti riferibili a quest'ultimo, ma doveva valutare concretamente i fatti sopravvenuti ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, inclusi i nuovi rapporti di lavoro comprovati da comunicazioni UniLav e buste paga. L'omessa valutazione di tali elementi ha determinato difetto di istruttoria, motivazione insufficiente e applicazione formalistica della disciplina, in contrasto con ragionevolezza e proporzionalità. Il TAR ha inoltre ritenuto che il permesso di soggiorno per attesa occupazione possa essere valutato anche quando il lavoratore, regolarmente entrato con nulla osta e visto, non abbia potuto formalizzare il rapporto originario per fatto del datore. L'Amministrazione è stata quindi ordinata a riesaminare la posizione, valutando il subentro del nuovo datore o, in subordine, il rilascio del permesso per attesa occupazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998

    il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore

    La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno entro il termine previsto non produce automaticamente effetti pregiudizievoli quando il ritardo dipenda da una causa di forza maggiore o da circostanze non imputabili al lavoratore; l'irreperibilità del datore originario può integrare tale esimente.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998

    Impone all'Amministrazione di valutare i nuovi elementi sopravvenuti favorevoli che possano consentire il rilascio del titolo di soggiorno, evitando automatismi fondati sulla sola mancanza del rapporto lavorativo originario.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere valutato anche a favore del lavoratore regolarmente entrato con nulla osta e visto, quando la mancata assunzione sia dipesa dal datore originario e non dal lavoratore.

  • art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente quale fondamento del dovere di consentire la regolarizzazione e il completamento della documentazione; la decisione valorizza comunque soprattutto l'obbligo di valutazione concreta delle sopravvenienze.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità impediscono che l'Amministrazione applichi in modo meramente formalistico la disciplina quando l'irregolarità non è imputabile allo straniero e risultano nuovi elementi lavorativi favorevoli.

Massime di principio

  • Quando uno straniero entra regolarmente in Italia sulla base di un nulla osta al lavoro e di un visto validi, la mancata formalizzazione del rapporto lavorativo originario per esclusivo fatto o irreperibilità del datore non può determinare automaticamente la revoca del nulla osta o conseguenze pregiudizievoli a carico del lavoratore.
  • La mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno entro il termine previsto dall'art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998 non è imputabile al lavoratore quando dipenda da causa di forza maggiore o da altra circostanza sottratta alla sua sfera di controllo.
  • Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998, l'Amministrazione deve valutare concretamente i fatti sopravvenuti favorevoli, compresa l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, e non può fondare la revoca esclusivamente sulla sopravvenuta mancanza del datore o del rapporto originariamente indicato.
  • La documentazione relativa a nuovi rapporti di lavoro effettivi, quali comunicazioni obbligatorie e buste paga, deve essere esaminata nell'ambito del riesame della posizione dello straniero, ai fini dell'eventuale subentro del nuovo datore o del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione può essere preso in considerazione anche quando il lavoratore, regolarmente entrato con nulla osta e visto, non abbia mai formalizzato il rapporto originario per il rifiuto o l'irreperibilità del datore di lavoro.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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