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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26242/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Conflitto negativo di competenza territoriale relativo a un procedimento penale con più imputati e plurime imputazioni ritenute avvinte da connessione teleologica. Il Tribunale di Rimini aveva dichiarato l'incompetenza per territorio e trasmesso gli atti alla Procura di Milano sostenendo che il reato piu' grave (e commesso per primo) era quello indicato al capo 43) commesso a Milano (vis actractiva). Il Tribunale di Milano, ricevuti gli atti, ha invece declinato la competenza ritenendo erronea l'individuazione del reato piu' grave da parte di Rimini, poiché l'imputato Vacca (capo 43) aveva poi definito il proprio procedimento con patteggiamento, divenuto irrevocabile, e quindi non poteva più esercitare la vis actractiva; per Milano il primo reato sarebbe stato quello indicato al capo 37) commesso in Rimini. La questione centrale era se la competenza si fosse cristallizzata al momento del decreto di giudizio immediato emesso dal GIP di Rimini (circostanza indicata dal Tribunale di Rimini) ovvero se la successiva definizione del procedimento relativo al capo 43) escludesse l'operatività di tale criterio.

La decisione

La Corte ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano. Ha ritenuto che la competenza territoriale si sia cristallizzata al momento dell'emissione del decreto di giudizio immediato da parte del GIP di Rimini (momento ex ante di determinazione della competenza), quindi il fatto che l'imputato Vacca abbia poi definito il suo procedimento con patteggiamento non modifica la competenza ormai radicata (principio della perpetuatio jurisdictionis). Ne consegue che il reato sub 43), commesso a Milano e considerato il primo in ordine cronologico, era idoneo ad esercitare la vis actractiva e a radicare la competenza a favore del Tribunale di Milano; gli atti sono quindi restituiti al Tribunale di Milano.

Norme richiamate

  • art. 12 cod. proc. pen. (connessione)

    Definisce i presupposti della connessione dei procedimenti e la necessità di radicare la competenza nel giudice competente per la connessione; qui utilizzato come base per affermare l'avvincimento teleologico dei reati.

  • art. 16 cod. proc. pen. (criterio del reato piu' grave / primo reato)

    Stabilisce che, in presenza di connessione, la competenza si determina nel luogo del reato piu' grave e, in caso di pari gravita' astratta, nel luogo del reato commesso per primo; applicato per individuare la vis actractiva del capo 43).

  • art. 9 cod. proc. pen. (criteri residuali per competenza)

    Prevede criteri residuali (es. luogo di iscrizione della notizia di reato da parte del PM) quando non è possibile individuare il luogo del fatto; richiamato dalle parti ma ritenuto non decisivo dal Collegio una volta cristallizzata la competenza.

  • art. 32 cod. proc. pen. (conflitto di attribuzione tra giudici)

    Consente alla Corte di risolvere il conflitto negativo di competenza quando entrambi i giudici rifiutano di prendere cognizione del procedimento; qui la Corte ha esercitato tale potere per risolvere la stasi processuale.

  • Principio della perpetuatio jurisdictionis (giurisprudenza: Cass. SS.UU., 28/02/2013 n. 27343 e altre)

    La determinazione della competenza territoriale va effettuata ex ante con gli elementi disponibili al momento della formulazione dell'accusa o del decreto di giudizio immediato; vicende processuali successive (anche sentenze o patteggiamenti) non spostano la competenza ormai cristallizzata.

  • Cass. Sez. 2, n. 29110 del 03/05/2019

    Richiamata dalle parti per il principio generale sull'autonomia del criterio di connessione, ma interpretata dal Collegio alla luce del principio per cui, se il procedimento esercitante la vis actractiva è definito con sentenza passata in giudicato prima della cristallizzazione, la connessione non può più operare; nel caso di specie tuttavia la cristallizzazione era anteriore alla definizione.

Massime di principio

  • Se i reati sono avvinti da connessione teleologica, la competenza territoriale si determina in base al reato piu' grave e, a parita' di gravita', nel luogo del reato commesso per primo.
  • La competenza si cristallizza al momento in cui il giudice dell'udienza preliminare o il GIP emette il provvedimento che individua gli addebiti (es. decreto di giudizio immediato); eventi processuali successivi non spostano la competenza (principio della perpetuatio jurisdictionis).
  • La definizione successiva di un procedimento (es. patteggiamento divenuto irrevocabile) non elimina l'effetto della cristallizzazione della competenza se tale definizione interviene dopo il momento di determinazione della competenza.
  • Quando non è possibile individuare il luogo materiale del fatto (es. condotte informatiche senza riferimenti territoriali), si applicano i criteri residuali dell'art. 9 cod. proc. pen., in particolare il luogo dell'ufficio del PM che ha per primo iscritto la notizia di reato.
  • Il conflitto negativo tra giudici, che blocca il procedimento, va risolto dalla Corte tramite l'art. 32 cod. proc. pen.; le richieste documentali ritenute irrilevanti possono essere respinte nel corso della decisione del conflitto.

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