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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4880/2024 del 02/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ruocco impugnava l'ordinanza del 27/02/2023 con cui il giudice dell'esecuzione applicava in executivis la continuazione tra più sentenze e rideterminava la pena complessiva. Il ricorrente denunciava errata applicazione della legge penale (art.81 c.p. e art.533, comma 2, c.p.p.), in quanto il giudice non avrebbe "scorporato" i reati già riuniti per continuazione nel giudizio di cognizione, non avrebbe individuato correttamente la violazione più grave quale pena base e avrebbe determinato la pena finale in modo erroneo.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, constatando che il giudice dell'esecuzione non aveva applicato correttamente i principi relativi all'applicazione in sede esecutiva della continuazione: doveva cioè scorporare i reati già riuniti nella cognizione, individuare la violazione più grave e prendere quale pena base quella stabilita in primo grado per tale violazione, quindi calcolare ex novo gli aumenti per i reati satellite. Inoltre la motivazione era insufficiente e sussisteva un errore materiale nel calcolo della pena (il giudice aveva indicato 16+6=20 anni nonostante la somma sia 22). Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Consente al giudice dell'esecuzione di applicare in executivis la continuazione tra più sentenze irrevocabili e di rideterminare le pene secondo i criteri della norma; impone il divieto di superare la somma delle sanzioni inflitte con i singoli titoli giudiziali.

  • art. 81 cod. pen.

    Regola l'unificazione delle pene per fatti diversi che costituiscono un disegno criminoso unitario; nella ricostruzione operata dal giudice dell'esecuzione occorre tener conto dei reati già uniti dal giudice della cognizione e scorporarli per individuare la pena base.

  • art. 533, comma 2, cod. proc. pen.

    Rilevante in tema di motivazione delle decisioni del giudice dell'esecuzione; il ricorso deduceva carenza di motivazione rispetto al modo con cui la pena è stata rideterminata.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce criteri per l'individuazione della violazione più grave nel caso di pluralità di condanne da considerare ai fini della continuazione esecutiva; la Corte ha richiamato l'obbligo di assumere come pena base quella inflitta per la violazione più grave nel giudizio di cognizione.

  • art. 135 cod. pen.

    Indica i criteri di quantificazione delle pene (circostanze, ragguaglio, ecc.): il giudice dell'esecuzione può utilizzare tali criteri per determinare gli aumenti per i reati satellite entro il limite fissato dall'art.671 c.p.p.

  • sentenza Corte costituzionale n. 183/2013

    Richiede che, in caso di annullamento di ordinanze in materia di continuazione in sede esecutiva, il rinvio avvenga a una diversa composizione del giudice di merito; la Corte ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione applica la continuazione tra sentenze distinte deve prima scorporare i reati che il giudice della cognizione aveva già riunito per continuazione, individuare la violazione più grave e assumere come pena base quella stabilita in quel giudizio.
  • Gli aumenti per i reati satellite devono essere determinati ex novo dal giudice dell'esecuzione, che conserva una discrezionalità valutativa nell'ambito del divieto di superare la somma delle pene inflitte con i singoli titoli.
  • La motivazione dell'ordinanza di rideterminazione della pena deve essere chiara e specifica (indicazione della pena base e dei criteri usati per gli aumenti); errori di calcolo materiali sono causa di annullamento.
  • In caso di annullamento dell'ordinanza in materia di continuazione in sede esecutiva, il rinvio va disposto a diversa composizione della Corte di merito, secondo i principi richiamati dalla giurisprudenza costituzionale.
  • In casi analoghi è opportuno controllare sia la corretta applicazione delle regole sulla continuazione sia la coerenza aritmetica del computo delle pene prima di proporre ricorso.

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