Cassazione Penale, Sentenza n. 4880/2024 del 02/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ruocco impugnava l'ordinanza del 27/02/2023 con cui il giudice dell'esecuzione applicava in executivis la continuazione tra più sentenze e rideterminava la pena complessiva. Il ricorrente denunciava errata applicazione della legge penale (art.81 c.p. e art.533, comma 2, c.p.p.), in quanto il giudice non avrebbe "scorporato" i reati già riuniti per continuazione nel giudizio di cognizione, non avrebbe individuato correttamente la violazione più grave quale pena base e avrebbe determinato la pena finale in modo erroneo.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, constatando che il giudice dell'esecuzione non aveva applicato correttamente i principi relativi all'applicazione in sede esecutiva della continuazione: doveva cioè scorporare i reati già riuniti nella cognizione, individuare la violazione più grave e prendere quale pena base quella stabilita in primo grado per tale violazione, quindi calcolare ex novo gli aumenti per i reati satellite. Inoltre la motivazione era insufficiente e sussisteva un errore materiale nel calcolo della pena (il giudice aveva indicato 16+6=20 anni nonostante la somma sia 22). Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'esecuzione di applicare in executivis la continuazione tra più sentenze irrevocabili e di rideterminare le pene secondo i criteri della norma; impone il divieto di superare la somma delle sanzioni inflitte con i singoli titoli giudiziali.
art. 81 cod. pen.
Regola l'unificazione delle pene per fatti diversi che costituiscono un disegno criminoso unitario; nella ricostruzione operata dal giudice dell'esecuzione occorre tener conto dei reati già uniti dal giudice della cognizione e scorporarli per individuare la pena base.
art. 533, comma 2, cod. proc. pen.
Rilevante in tema di motivazione delle decisioni del giudice dell'esecuzione; il ricorso deduceva carenza di motivazione rispetto al modo con cui la pena è stata rideterminata.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce criteri per l'individuazione della violazione più grave nel caso di pluralità di condanne da considerare ai fini della continuazione esecutiva; la Corte ha richiamato l'obbligo di assumere come pena base quella inflitta per la violazione più grave nel giudizio di cognizione.
art. 135 cod. pen.
Indica i criteri di quantificazione delle pene (circostanze, ragguaglio, ecc.): il giudice dell'esecuzione può utilizzare tali criteri per determinare gli aumenti per i reati satellite entro il limite fissato dall'art.671 c.p.p.
sentenza Corte costituzionale n. 183/2013
Richiede che, in caso di annullamento di ordinanze in materia di continuazione in sede esecutiva, il rinvio avvenga a una diversa composizione del giudice di merito; la Corte ha disposto il rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
Massime di principio
- Quando il giudice dell'esecuzione applica la continuazione tra sentenze distinte deve prima scorporare i reati che il giudice della cognizione aveva già riunito per continuazione, individuare la violazione più grave e assumere come pena base quella stabilita in quel giudizio.
- Gli aumenti per i reati satellite devono essere determinati ex novo dal giudice dell'esecuzione, che conserva una discrezionalità valutativa nell'ambito del divieto di superare la somma delle pene inflitte con i singoli titoli.
- La motivazione dell'ordinanza di rideterminazione della pena deve essere chiara e specifica (indicazione della pena base e dei criteri usati per gli aumenti); errori di calcolo materiali sono causa di annullamento.
- In caso di annullamento dell'ordinanza in materia di continuazione in sede esecutiva, il rinvio va disposto a diversa composizione della Corte di merito, secondo i principi richiamati dalla giurisprudenza costituzionale.
- In casi analoghi è opportuno controllare sia la corretta applicazione delle regole sulla continuazione sia la coerenza aritmetica del computo delle pene prima di proporre ricorso.
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