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Sentenza

Sentenza del 24/08/2018 n. 21061 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva recuperato a fini IRPEF la plusvalenza derivante dalla cessione, nel 2001, di terreni edificabili, qualificata come reddito soggetto a tassazione separata e non dichiarata dal contribuente, applicando anche le sanzioni. B.G. contestava la legittimità dell'accertamento sostenendo che l'adesione al condono previsto dalla L. n. 289 del 2002 escludesse la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10 della stessa legge. Contestava inoltre le sanzioni, affermando che l'omessa dichiarazione e il mancato versamento fossero imputabili esclusivamente alla commercialista incaricata, denunciata per condotte fraudolente. In Cassazione il contribuente deduceva anche vizi di motivazione e omessa pronuncia; l'Agenzia proponeva ricorso incidentale per ottenere il ripristino delle sanzioni, sostenendo un concorso colposo del contribuente per omessa vigilanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale del contribuente sia quello incidentale dell'Agenzia delle entrate. Ha confermato la legittimità dell'avviso di accertamento: i redditi soggetti a tassazione separata, come la plusvalenza immobiliare non dichiarata, non erano automaticamente definibili mediante il condono ex art. 9 della L. n. 289 del 2002, salvo presentazione della specifica dichiarazione integrativa prevista dall'art. 8, che B.G. non aveva presentato. Pertanto, l'Agenzia poteva beneficiare della proroga biennale dei termini di accertamento prevista dall'art. 10. Sono invece rimaste escluse le sanzioni, poiché il contribuente aveva dimostrato che la commercialista aveva fraudolentemente simulato l'adempimento degli obblighi fiscali mediante false ricevute e attestazioni, senza concorso o omessa vigilanza imputabile a B.G. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81

    La plusvalenza derivante dalla cessione di terreni edificabili costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16

    I redditi derivanti dalla cessione di immobili, nella fattispecie considerata, sono assoggettati al regime della tassazione separata, salvo opzione per la tassazione ordinaria.

  • L. n. 289 del 2002, art. 9

    Non possono essere oggetto di definizione automatica i redditi soggetti a tassazione separata... ferma restando, per i predetti redditi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al medesimo art. 8.

    Il condono automatico non comprende i redditi soggetti a tassazione separata. Tali redditi possono essere regolarizzati solo mediante la specifica dichiarazione integrativa prevista dall'art. 8.

  • L. n. 289 del 2002, art. 10

    Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni recate dagli artt. da 7 a 9 della presente legge... i termini di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43... sono prorogati di due anni.

    La proroga biennale dei termini di accertamento opera anche quando il contribuente abbia aderito al condono per altri redditi, ma non abbia definito il reddito soggetto a tassazione separata.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    Stabilisce i termini ordinari entro i quali l'Amministrazione finanziaria può notificare gli avvisi di accertamento, termini prorogabili nei casi previsti dalla L. n. 289 del 2002, art. 10.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 3

    Esclude o sospende l'applicazione delle sanzioni quando la violazione tributaria deriva da fatto illecito, penalmente rilevante, imputabile esclusivamente a terzi e il contribuente dimostra l'assenza di concorso e di colpa.

  • L. n. 423 del 1995, art. 1

    Prevede la sospensione della riscossione delle sanzioni quando l'omesso o insufficiente pagamento dipende dalla condotta illecita di un professionista incaricato degli adempimenti fiscali; la Corte ne valorizza la compatibilità con la più generale disciplina dell'art. 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997.

  • L. n. 212 del 2000, artt. 1, 3 e 5

    Le disposizioni dello Statuto del contribuente costituiscono principi guida, ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria. Una legge successiva può derogare espressamente ai termini ordinari e le circolari dell'Amministrazione non possono modificare il contenuto chiaro della legge né generare affidamento contrario alla norma.

  • Codice di procedura civile, artt. 112, 156, 360, 370 e 371

    L'omessa pronuncia su un motivo di appello deve essere denunciata come violazione dell'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, non come omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorso successivo al primo contro la stessa sentenza assume natura incidentale e deve rispettare il relativo termine processuale.

Massime di principio

  • L'adesione a un condono fiscale non definisce automaticamente ogni categoria di reddito: occorre verificare se il reddito sia escluso dalla procedura e se sia necessaria una specifica dichiarazione integrativa.
  • Quando un reddito soggetto a tassazione separata non viene incluso nella definizione agevolata, l'Amministrazione può procedere all'accertamento e beneficiare delle proroghe dei termini previste dalla legge, anche se il contribuente ha definito altri redditi.
  • Le circolari e le istruzioni dell'Amministrazione finanziaria non prevalgono sul testo della legge e, in presenza di una disposizione chiara, non possono fondare un affidamento contrario alla disciplina normativa.
  • L'incarico conferito a un commercialista non esonera automaticamente il contribuente dai propri obblighi fiscali: è normalmente richiesta una minima attività di controllo e vigilanza.
  • Le sanzioni possono essere escluse se il contribuente prova che l'inadempimento deriva esclusivamente da una condotta fraudolenta del professionista, che egli non ha concorso nell'illecito e che ha adottato controlli ragionevoli, risultando ingannato da documentazione falsa.
  • Per contestare l'omessa pronuncia in Cassazione è necessario indicare correttamente il vizio processuale, trascrivere le domande o i motivi rilevanti e rispettare il requisito di autosufficienza del ricorso.
  • La decisione mostra che accertamento dell'imposta e applicazione delle sanzioni sono profili distinti: l'imposta può restare dovuta anche quando le sanzioni vengono escluse per assenza di colpevolezza del contribuente.

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