Sentenza del 18/02/2015 n. 3196 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 2003, l'IVA detratta dalla I. s.r.l. su fatture relative all'acquisto di veicoli provenienti dalla Germania, ritenute riferite a operazioni inesistenti. La contribuente ha impugnato l'accertamento sostenendo, tra l'altro, che la sentenza della CTR fosse nulla perché si era limitata ad aderire alla motivazione della CTP senza esaminare specificamente i motivi di appello. In via subordinata, aveva contestato anche la violazione delle regole sull'onere della prova relative alla veridicità delle fatture.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nulla la sentenza della CTR per motivazione apparente e per omessa valutazione dei motivi di appello. La CTR si era limitata a richiamare la decisione di primo grado, definendola pienamente condivisibile, senza indicare le ragioni per cui aveva respinto le specifiche censure della contribuente. Il secondo motivo, relativo all'onere della prova e all'art. 2697 c.c., è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Liguria, che dovrà riesaminare la controversia e pronunciarsi in modo specifico e motivato sui motivi di appello, decidendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
La motivazione deve consentire di comprendere il percorso logico e giuridico seguito dal giudice. Una decisione che si limiti a richiamare la sentenza precedente senza confrontarsi con le censure dell'appellante può essere nulla.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Nullità della sentenza o del procedimento.
La violazione dell'obbligo di motivazione e delle norme processuali sulla struttura della sentenza può essere fatta valere con ricorso per cassazione.
Artt. 36 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992
Anche le sentenze delle Commissioni tributarie devono esporre le ragioni della decisione e, in appello, devono esaminare le contestazioni rivolte contro la pronuncia di primo grado.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice dimostra di avere esaminato e condiviso le ragioni della decisione richiamata, confrontandole con le censure proposte; non è sufficiente una mera adesione acritica.
Art. 2697 c.c.
La questione relativa alla ripartizione dell'onere della prova sulla veridicità delle fatture non è stata decisa dalla Cassazione, essendo rimasta assorbita dall'accoglimento del motivo processuale.
Massime di principio
- Una sentenza d'appello è viziata quando si limita a richiamare la decisione di primo grado senza esaminare, anche sinteticamente ma in modo riconoscibile, i singoli motivi di appello.
- La motivazione per relationem è valida solo se consente di ricostruire il ragionamento del giudice e dimostra il confronto con le specifiche contestazioni dell'appellante; il semplice richiamo alla motivazione precedente non è sufficiente.
- In caso di cassazione con rinvio per difetto di motivazione, la controversia non viene definitivamente vinta nel merito: il giudice del rinvio deve riesaminare la causa e pronunciarsi nuovamente sulle questioni ancora rilevanti.
- Quando la Cassazione accoglie un motivo processuale che impone un nuovo esame, le ulteriori questioni di merito possono essere dichiarate assorbite e restano da valutare dal giudice del rinvio.
- L'annullamento della sentenza per motivazione insufficiente non implica automaticamente che l'accertamento fiscale sia infondato; comporta soltanto l'obbligo di una nuova decisione adeguatamente motivata.
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