Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 387/2026 - Cagliari, Sezione 1

PER L’ESECUZIONE: della sentenza del Tribunale di Sassari n. 63/2025 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 27.01.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1458/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 30.07.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 16.12.2025 (doc. 2).

Giustizia amministrativa202501261

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari n. 63/2025, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 mediante la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oltre agli accessori eventualmente dovuti. La sentenza era stata notificata il 30 luglio 2025 e, alla data della proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna del Ministero a una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha documentato l'avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato e che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era decorso senza adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventualità di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche territoriale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti dell'amministrazione, l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escluderla quando ricorrano altre ragioni ostative. Il TAR ha valorizzato la nomina del commissario, la complessità e la pluralità delle fasi necessarie per attivare la Carta, il coinvolgimento di strutture e soggetti diversi, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione e non al sostentamento del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o di altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi, compresa la sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare, su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; la misura può essere esclusa quando ricorrano, oltre alla manifesta iniquità, altre ragioni ostative.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva e, nel caso concreto, il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1, comma 122, l. n. 107/2015

    Costituisce, insieme al d.P.C.M. 28 novembre 2016, il fondamento del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.

  • art. 4 d.P.C.M. 28 novembre 2016

    Prevede l'intervento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e attivazione della Carta elettronica mediante applicazione web.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è azionabile anche una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di facere o di pagamento sufficientemente determinato e l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione.
  • Per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato di un titolo giudiziale comportante il pagamento di somme di denaro deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; decorso inutilmente tale termine, il giudice può ordinare l'adempimento e fissare un termine perentorio, predisponendo contestualmente misure sostitutive.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è idonea ad assicurare l'effettività della tutela esecutiva quando l'amministrazione non abbia adempiuto; il commissario può essere individuato in un dirigente dell'amministrazione debitrice, con facoltà di delega, e non ha diritto a compenso se è già dipendente pubblico della struttura interessata.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: può essere esclusa per altre ragioni ostative, valutate in concreto anche in relazione alla complessità organizzativa dell'adempimento, ai vincoli e alle difficoltà dell'azione amministrativa, alla mole del contenzioso seriale e alla sufficienza della nomina del commissario ad acta.
  • Nel valutare l'astreinte contro una pubblica amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può considerare la natura e la funzione del beneficio da erogare: la non essenzialità del beneficio rispetto al sostentamento dell'interessato costituisce un elemento idoneo a ridurre i presupposti per l'applicazione della misura coercitiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.