Cassazione Penale, Sentenza n. 6143/2023 del 14/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Salerno che lo aveva ritenuto responsabile del reato di furto aggravato commesso in una farmacia. Il motivo di ricorso per cassazione deduceva l'errore della Corte territoriale nel non considerare il motivo d'appello con cui si censurava la sentenza di primo grado per aver ritenuto sussistente l'aggravante della violenza sulle cose nonostante tale aggravante non fosse stata contestata, essendo il fatto originariamente contestato un furto aggravato dalla destrezza e dall'esposizione a pubblica fede. In sostanza si lamentava che l'appello non avesse adeguatamente considerato e rettificato la qualificazione delle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specifico confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata (mancata critica puntuale della motivazione), confermando di fatto la decisione di merito. È stato richiamato che il giudice d'appello aveva escluso l'aggravante del mezzo fraudolento e aveva ritenuto rilevante solo l'aggravante dell'esposizione a pubblica fede; la pena applicata in appello a seguito del rito abbreviato è stata di 1 anno e 4 mesi di reclusione e €650,00 di multa. La Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a pagare €3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. La Corte ha inoltre chiarito che la sopravvenuta modifica normativa che rende il reato procedibile a querela (d.lgs. n.150/2022 e relative disposizioni transitorie) non altera l'esito dell'inammissibilità del ricorso e non impone al giudice di verificare la proposizione della querela quando il ricorso è inammissibile.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per la limitazione nell'esposizione del motivo di ricorso (esigenza di enunciazione breve e nei termini strettamente necessari per la motivazione).
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione all'obbligo, per le impugnazioni, di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, pena l'inammissibilità.
art. 625 cod. pen.
Norma che disciplina il furto e le relative aggravanti; la Corte ha fatto riferimento ai commi relativi alla pena base per il furto con una sola aggravante e a quello per il furto pluriaggravato per spiegare la determinazione della pena adottata in appello.
art. 624, comma terzo, cod. pen.
Norma relativa alla procedibilità di taluni furti: la modificazione normativa ha inciso sulla procedibilità a querela, tema però ritenuto ininfluente rispetto all'inammissibilità del ricorso.
d.lgs. n. 150 del 2022, art. 85 (come modificato dalla legge n. 199 del 2022)
"per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato"
Disposizione transitoria che estende il termine per proporre querela per reati divenuti procedibili a querela; la Corte ha ritenuto che tale norma non investa la questione dell'inammissibilità del ricorso e non imponga verifiche aggiuntive quando il ricorso è inammissibile.
art. 124, comma 1, cod. pen.
Richiamato per spiegare la possibilità, in sede transitoria, di far decorrere il termine per la querela da una data diversa (lex interpellat pro iudice); la Corte ha spiegato che ciò non incide sul rapporto tra inammissibilità del ricorso e sopravvenuta procedibilità a querela.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato attraverso giurisprudenza delle Sezioni Unite per affermare che l'art.129 non attribuisce un potere decisionale autonomo al giudice dell'impugnazione rispetto alle regole di ammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la comminazione della somma da versare alla cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità ritenuta gravemente colposa.
Massime di principio
- L'impugnazione in Cassazione richiede un confronto puntuale e specifico con la motivazione della decisione impugnata: la mera ripetizione di censure senza affrontare la ratio decidendi comporta l'inammissibilità.
- Se il motivo di ricorso non specifica le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la critica alla motivazione del giudice, il ricorso è destinato ad essere dichiarato inammissibile.
- La sopravvenuta modificazione normativa che rende un reato procedibile a querela non obbliga la Corte di legittimità a verificare la proposizione della querela quando il ricorso è inammissibile: l'inammissibilità impedisce il formarsi di un valido rapporto di impugnazione.
- Quando il giudice d'appello modifica la qualificazione delle aggravanti, il ricorrente deve espressamente confrontarsi con la motivazione che giustifica tale riclassificazione: omissioni su questo punto precludono la censura in Cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese e somme alla cassa delle ammende) se emerge colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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