Sentenza del 14/06/2017 n. 947 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
IVA costo deducibile solo se inerente l'attività di impresa svolta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la decisione di primo grado che aveva confermato il recupero a tassazione di un costo di 35.000 euro, risultante da una fattura emessa dalla società svizzera yyy S.A. per attività di studio e progettazione di macchinari destinati alla produzione di sacche monouso di ghiaccio sintetico. Egli sosteneva che la spesa fosse inerente alla propria attività imprenditoriale, poiché i prodotti avrebbero dovuto essere commercializzati nel settore medicale, e che l'insuccesso dell'iniziativa, dovuto alla crisi economica, non escludesse la deducibilità del costo. L'Agenzia contestava invece l'inerenza, la congruità e l'effettiva prova della spesa, rilevando che il contribuente aveva sempre svolto soltanto attività di rappresentanza e non aveva avviato alcuna attività di produzione o commercializzazione dei prodotti.
La decisione
La Commissione Tributaria del Piemonte ha respinto l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che il contribuente non avesse assolto l'onere di provare l'inerenza e la concreta strumentalità del costo rispetto all'attività d'impresa. In particolare, nel giudizio non erano stati prodotti il contratto, i disegni tecnici, la fattura e la documentazione del pagamento; le mere allegazioni del ricorrente non erano sufficienti, soprattutto in presenza di specifiche contestazioni dell'Agenzia. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro.
Norme richiamate
Art. 109 del TUIR
Il costo è deducibile ai fini delle imposte sui redditi se presenta una relazione funzionale con l'impresa, anche se non è direttamente collegato a uno specifico ricavo, purché sia riferibile a un'attività potenzialmente idonea a produrre utili. L'onere di provarne l'inerenza grava sul contribuente.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 61 e 35
Le disposizioni sono state richiamate come base processuale per la decisione sull'appello tributario e per il relativo dispositivo.
Principi giurisprudenziali della Corte di Cassazione sull'inerenza ai fini IVA
Ai fini dell'IVA, l'inerenza quale requisito di detraibilità del costo richiede elementi obiettivi che evidenzino una concreta strumentalità del bene o servizio all'attività d'impresa.
La detrazione IVA richiede una dimostrazione più concreta della strumentalità del bene o servizio rispetto all'attività economica esercitata. Non è sufficiente una finalità imprenditoriale astrattamente dichiarata o una mera attività potenziale non documentata.
Principi giurisprudenziali della Corte di Cassazione sull'onere della prova
L'onere di provare l'inerenza incombe al contribuente; a lui spetta anche provare la coerenza economica della spesa, ove contestata dall'amministrazione.
Il contribuente deve fornire documentazione idonea a dimostrare sia l'effettività della spesa sia il suo collegamento con l'attività d'impresa e, quando contestata, la sua ragionevolezza economica.
Massime di principio
- Un costo può essere deducibile ai fini delle imposte sui redditi anche se non genera effettivamente ricavi, ma deve essere collegato a un'attività d'impresa concretamente programmata e potenzialmente produttiva di utili.
- Ai fini IVA è necessario dimostrare con elementi oggettivi la concreta strumentalità del bene o servizio all'attività economica esercitata; una semplice intenzione imprenditoriale non è sufficiente.
- L'onere della prova dell'inerenza, dell'effettività e della coerenza economica del costo grava sul contribuente, soprattutto quando l'Amministrazione finanziaria formula contestazioni specifiche.
- La documentazione prodotta nella fase amministrativa deve essere nuovamente depositata e adeguatamente valorizzata nel giudizio, poiché il giudice può non tenerne conto se non è acquisita validamente al processo o se la sua efficacia è stata contestata.
- La compatibilità del costo con l'attività formalmente esercitata e con l'organizzazione dell'impresa è un elemento rilevante: se la spesa riguarda un'attività diversa e mai avviata, la prova dell'inerenza diventa particolarmente rigorosa.
- In caso di iniziative imprenditoriali fallite, l'esito negativo dell'investimento non esclude automaticamente la deducibilità, ma occorre dimostrare con contratti, progetti, pagamenti e documentazione commerciale che l'iniziativa era reale, coerente e concretamente diretta all'attività d'impresa.
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