Cassazione Civile, Ordinanza n. 14273/2022 del 05/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
Il giudizio origina dall'opposizione a un'intimazione di pagamento emessa da concessionario della riscossione per cartelle riferite a somme dovute a tre enti locali. L'opposizione era stata rigettata dal Giudice di Pace e la decisione confermata dal Tribunale. In cassazione il ricorrente propone tre motivi: 1) violazione dell'art. 320, comma 4, c.p.c. e del contraddittorio per avere il giudice di pace concesso un rinvio ulteriore ritenuto illegittimo; 2) omessa pronuncia e violazione delle norme sulle notificazioni, per difetto di notifica delle cartelle presupposte e per pretesa irritualità delle notifiche eseguite con il rito dell'irreperibilità assoluta, oltre che per omesso esame dell'istanza ex art. 177 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c. per mancato rilievo della non contestazione e per supposta ultra petizione, in relazione alla valutazione delle fotografie prodotte sullo stato dei luoghi. La Corte rileva inoltre che non vi erano censure specifiche sulle cartelle dei Comuni di Genova e Verona.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso nei confronti del Comune di Milano e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, e lo dichiara inammissibile nei confronti del Comune di Genova e del Comune di Verona. Considera infondato il primo motivo, perché dagli atti risultava che il rinvio era stato chiesto dallo stesso ricorrente per depositare documentazione sullo stato dei luoghi; reputa inammissibile o comunque aspecifico il secondo motivo, sia per difetto di specificità sulla dedotta irritualità delle notifiche sia per erroneo e generico richiamo del vizio di cui all'art. 360 c.p.c.; ritiene parimenti aspecifico il terzo motivo, perché non individua puntualmente l'errore della sentenza sulla valenza probatoria delle fotografie. Quanto alle cartelle dei Comuni di Genova e Verona, il ricorso è inammissibile per totale mancanza di specifiche censure. Seguono condanna alle spese e obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 320, comma 4, c.p.c.
il richiamo è disatteso perché il rinvio contestato risultava essere stato richiesto dallo stesso ricorrente, sicché non vi è violazione del limite al rinvio previsto dalla norma.
art. 111 Cost.
la censura sul contraddittorio è respinta perché smentita dagli atti, dai quali emerge che il rinvio fu chiesto dalla parte stessa.
art. 177 c.p.c.
l'istanza di revoca dell'ordinanza è considerata non adeguatamente richiamata nei termini esatti, con conseguente profilo di inammissibilità del motivo.
artt. 137, 139 e 140 c.p.c.
le doglianze sulla notificazione sono dichiarate aspecifiche perché non è indicato dove e quando siano state proposte nel giudizio di merito e perché mancano specifiche contestazioni sulle singole notifiche.
art. 360 c.p.c.
il motivo è giudicato impropriamente formulato perché richiama un comma inesistente e, in sostanza, mira a un nuovo esame del merito.
art. 115 c.p.c.
la censura sulla non contestazione è ritenuta inconferente, poiché riguarda l'apprezzamento della prova documentale e non una questione rimessa alla disponibilità delle parti.
art. 112 c.p.c.
la dedotta ultra petizione è esclusa per aspecificità del motivo, che non indica in che punto la sentenza avrebbe ecceduto i limiti della domanda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la doglianza che contesta un rinvio o un'irregolarità procedurale è infondata quando dagli atti risulta che il rinvio è stato richiesto dalla stessa parte ricorrente per esigenze difensive.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: occorre indicare con precisione dove la questione sia stata dedotta nei gradi di merito, quale sia il fatto decisivo omesso o quale errore di diritto sia stato commesso; altrimenti il motivo è inammissibile.
- La censura che si risolva in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, senza individuare un vero vizio motivazionale o di violazione di legge, è inammissibile in cassazione.
- Le doglianze relative a plurime posizioni debitorie o a più atti impositivi devono essere formulate con censure autonome e specifiche per ciascun atto; la mancanza di contestazioni puntuali rende il ricorso inammissibile per le posizioni non specificamente impugnate.
- La non contestazione ex art. 115 c.p.c. non può essere invocata per sottrarre al giudice la valutazione dell'efficacia probatoria di documenti o fotografie, quando tale valutazione attiene al prudente apprezzamento del materiale istruttorio.
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