Corte di giustizia, Sentenza C-281/20
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 novembre 2021. — Ferimet SL contro Administración General del Estado. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 168 – Diritto alla detrazione – Articolo 199 – Regime dell’inversione contabile – Principio della neutralità fiscale – Condizioni sostanziali del diritto a detrazione – Qualità di soggetto passivo del fornitore – Onere della prova – Evasione – Pratica abusiva – Fattura che menziona un fornitore fittizio. — Causa C-281/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte affronta il diritto alla detrazione IVA in un caso di inversione contabile in cui l’acquirente aveva emesso fattura indicando un fornitore fittizio, pur essendo reale la cessione dei beni. La Corte distingue tra condizioni formali e sostanziali del diritto a detrazione e afferma che l’occultamento del vero fornitore può impedire la verifica della qualità di soggetto passivo, incidendo quindi sul diritto stesso. Il diniego è inoltre giustificato se emerge una partecipazione consapevole a evasione IVA. Non serve, invece, provare un vantaggio fiscale o un rischio di perdita di entrate per lo Stato.
IVA e inversione contabile: il diritto a detrazione può essere negato se l’acquirente-emittente indica consapevolmente un fornitore fittizio in fattura e non è verificabile che il vero fornitore sia soggetto passivo, oppure se risulta una partecipazione consapevole a evasione IVA.
La questione giuridica
Se gli articoli 168, 178 e 199 della direttiva 2006/112/CE, letti alla luce del principio di neutralità fiscale, ostino al diritto a detrazione dell’IVA quando, in un’operazione soggetta a inversione contabile, il soggetto passivo che emette la fattura indica consapevolmente un fornitore fittizio pur in presenza di una cessione effettiva; se per negare la detrazione sia necessaria la prova di un vantaggio fiscale; e, in caso affermativo, se tale vantaggio debba riferirsi solo all’acquirente o anche ad altri partecipanti alla catena.
Principio di diritto
Nell’ambito dell’inversione contabile, la menzione consapevole di un fornitore fittizio in fattura non basta, di per sé, a conservare il diritto alla detrazione: tale diritto va negato se, alla luce delle circostanze e delle prove fornite, non è possibile verificare che il vero fornitore avesse la qualità di soggetto passivo, oppure se è dimostrato che il contribuente ha commesso evasione IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’evasione. Non è invece necessario dimostrare un concreto rischio di perdita di gettito né un vantaggio fiscale per il contribuente o per altri soggetti della catena; la malafede può rilevare come indizio, ma non è un presupposto autonomo indispensabile del diniego.
Norme richiamate
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 168, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 178, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 199, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 273, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 267 TFUE
Diritto alla detrazione IVA e indicazione di un fornitore fittizio in regime di inversione contabile
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunal Supremo spagnolo in materia di IVA e diritto alla detrazione ai sensi della direttiva 2006/112/CE. La controversia nasce da una cessione di materiali di recupero effettuata nel 2008 e fatturata nell’ambito del regime di inversione contabile, con l’indicazione consapevole di un fornitore fittizio sulla fattura emessa dall’acquirente.
Fatti e procedimento principale
Ferimet SL sosteneva di aver acquistato rottami da una società indicata in fattura come fornitore. L’amministrazione fiscale spagnola ha invece accertato che tale società non disponeva dei mezzi materiali e umani per effettuare la consegna e ha ritenuto che il vero fornitore fosse stato occultato. Per questo ha negato la detrazione dell’IVA e irrogato un avviso di accertamento e una sanzione. Dopo il rigetto dei ricorsi nei gradi precedenti, la questione è giunta al Tribunal Supremo.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, sulla nozione di soggetto passivo;
- l’articolo 168, sulla regola generale del diritto a detrazione;
- l’articolo 178, in particolare la lettera f), sulle formalità nell’ipotesi di inversione contabile;
- l’articolo 199, paragrafo 1, lettera d), che consente agli Stati membri di prevedere il reverse charge per cessioni di materiali di recupero;
- l’articolo 273, sugli ulteriori obblighi per assicurare la riscossione e prevenire le evasioni;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice nazionale chiedeva, in sostanza:
- se, in presenza di una cessione effettiva e di utilizzo dei beni nell’attività d’impresa, il diritto a detrazione debba essere escluso perché la fattura indica un fornitore fittizio;
- se, per negare la detrazione, sia necessario provare un vantaggio fiscale incompatibile con il sistema IVA;
- se tale vantaggio debba riferirsi solo al contribuente che chiede la detrazione o anche ad altri soggetti della catena.
Ragionamento della Corte: condizioni formali e sostanziali
La Corte ricorda che il diritto a detrazione è subordinato a condizioni sostanziali e formali. Tra le condizioni sostanziali rientrano: la qualità di soggetto passivo del fornitore, l’effettiva cessione dei beni e l’impiego degli stessi per operazioni soggette a imposta. L’indicazione del fornitore in fattura è invece una condizione formale.
Nel regime di inversione contabile, l’acquirente che sia debitore dell’imposta non deve necessariamente possedere una fattura conforme a tutti i requisiti formali della direttiva, ma deve rispettare le formalità previste dallo Stato membro ai sensi dell’articolo 178, lettera f). Tuttavia, se il soggetto passivo ha consapevolmente indicato un fornitore fittizio, ciò può impedire all’amministrazione di identificare il vero fornitore e di verificare la sua qualità di soggetto passivo, che è una condizione sostanziale.
Onere della prova e lotta all’evasione
La Corte ribadisce che spetta al soggetto passivo che chiede la detrazione dimostrare, in linea di principio, di soddisfare le condizioni richieste, fornendo prove oggettive. Allo stesso tempo, l’amministrazione non può imporre controlli generalizzati e sistematici sul fornitore, ma può richiedere elementi di prova quando ciò sia necessario per verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali.
Se la mancata indicazione del vero fornitore impedisce di accertare la sua qualità di soggetto passivo, il diritto a detrazione può essere negato. Inoltre, il diniego è possibile quando, sulla base di elementi oggettivi, sia dimostrato che il contribuente ha commesso evasione IVA o sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’evasione. La Corte esclude un sistema di responsabilità oggettiva, ma conferma che la partecipazione consapevole a una frode giustifica il diniego.
Esclusione della tesi dell’abuso e irrilevanza del vantaggio fiscale
La Corte precisa che la fattispecie non va inquadrata, di per sé, come pratica abusiva solo perché nella fattura sia stato indicato un fornitore fittizio: l’abuso richiede infatti, secondo la giurisprudenza costante, un vantaggio fiscale contrario alla ratio delle norme e uno scopo essenziale dell’operazione diretto a ottenerlo. Qui, invece, il punto decisivo è la falsità dell’indicazione del fornitore e la possibile evasione IVA.
Perciò, non occorre dimostrare un vantaggio fiscale né un rischio di perdita di entrate fiscali per lo Stato membro per fondare il diniego della detrazione. Parimenti, è irrilevante che il vantaggio riguardi l’acquirente o altri soggetti della catena. La Corte sottolinea anche che l’eventuale impatto sull’imposizione diretta non può giustificare da solo il diniego della detrazione IVA.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che la direttiva 2006/112/CE, letta alla luce del principio di neutralità fiscale, consente e impone di negare la detrazione IVA quando il soggetto passivo, operando in inversione contabile, abbia consapevolmente indicato un fornitore fittizio sulla fattura da lui stesso emessa, se non è possibile verificare che il vero fornitore fosse un soggetto passivo oppure se è dimostrato che il contribuente ha partecipato consapevolmente a un’evasione IVA.
In sostanza, la pronuncia rafforza il principio secondo cui la neutralità dell’IVA tutela l’operatore solo se i presupposti sostanziali del diritto a detrazione sono effettivamente verificabili e non risultano compromessi da condotte fraudolente o da occultamento dell’identità del reale fornitore.
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