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Ordinanza

Ordinanza n. 1498/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202401720

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Atto-relazione del commissario ad acta relativo alla quantificazione di interessi e rivalutazione monetaria dovuti in esecuzione di una sentenza

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ente debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. contro l’atto del commissario ad acta, contestando le modalità di calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria applicate alla sorte capitale liquidata dal giudice ordinario. Hanno chiesto l’annullamento dell’atto, l’adozione di direttive esecutive dirette a riconoscere una somma maggiore, l’eventuale sostituzione del commissario e la condanna alle spese. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del reclamo, rilevando sia la notificazione del ricorso al commissario presso un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri, sia la natura meramente endoprocedimentale della determinazione commissariale. Nel merito ha condiviso la quantificazione del commissario. Dalla relazione commissariale è emerso che il commissario aveva predisposto i calcoli e li aveva trasmessi al Comune, il quale, con delibera consiliare, aveva successivamente riconosciuto il debito fuori bilancio e disposto di procedere con un successivo atto al pagamento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il reclamo, qualificando in tal senso l’eccezione formulata come inammissibilità. Il commissario ad acta, pur formalmente insediato, non aveva adottato atti sostitutivi dell’ente locale inadempiente, ma si era limitato a svolgere una funzione tecnica, collaborativa e propedeutica, predisponendo i calcoli del debito. L’atto conclusivo del segmento esecutivo era invece costituito dalla delibera consiliare con cui il Comune aveva riconosciuto il debito fuori bilancio sulla base della relazione commissariale e aveva avviato le successive fasi di pagamento. Poiché i ricorrenti non avevano contestato tale delibera, l’atto commissariale non poteva essere considerato un provvedimento conclusivo reclamabile ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a. L’eventuale lesione derivante dall’inesatta quantificazione avrebbe dovuto essere imputata alla delibera consiliare, quale atto esecutivo dell’ente, e non alla relazione endoprocedimentale del commissario. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    eventuale reclamo contro gli atti del commissario ad acta

    Il reclamo è proponibile contro un atto del commissario ad acta che costituisca concreta e conclusiva esecuzione del giudicato; non è invece esperibile contro un atto meramente tecnico, preparatorio o endoprocedimentale.

  • art. 114 c.p.a.

    A seguito del giudizio di ottemperanza, il Commissario ad acta nominato ha piena facoltà di adottare tutti gli atti ritenuti utili o necessari per dare completa esecuzione al giudicato, ivi comprese variazioni di bilancio, riconoscimento del debito fuori bilancio, accertamento di residui, riscossione di somme non incassate che risultino dovute all’Ente da privati a titolo tributario o tariffario o corrispettivo

    Il commissario può adottare gli atti utili o necessari all’esecuzione del giudicato, anche in sostituzione dell’amministrazione; nel caso concreto, tuttavia, non ha esercitato tale funzione sostitutiva, limitandosi a predisporre calcoli tecnici.

Massime di principio

  • Il reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. presuppone l’esistenza di un atto del commissario ad acta concretamente lesivo e conclusivo dell’esecuzione del giudicato; non è proponibile contro una relazione o determinazione meramente tecnica, preparatoria ed endoprocedimentale.
  • Quando il commissario ad acta si limita a predisporre calcoli o altri adempimenti tecnici propedeutici e l’amministrazione adotta successivamente l’atto esecutivo finale, l’eventuale lesione deve essere imputata a quest’ultimo atto amministrativo, che deve essere specificamente contestato.
  • Il potere dell’amministrazione e quello del commissario ad acta sono concorrenti: ciascuno può dare esecuzione al giudicato finché l’altro non abbia concretamente provveduto. L’insediamento del commissario non determina, da solo, la sostituzione integrale dell’amministrazione.
  • La mancata impugnazione dell’atto amministrativo conclusivo che recepisce la quantificazione commissariale rende improcedibile il reclamo proposto contro il precedente atto commissariale preparatorio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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