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Sentenza

Sentenza n. 11468/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202602538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione nel casellario informatico dei contratti pubblici dell'esclusione dalla gara per l'affidamento del servizio di vigilanza, portierato e assistenza alle aule dell'Università degli Studi della Basilicata

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

L'impresa ha impugnato il provvedimento con cui l'ANAC aveva disposto l'inserimento nel casellario informatico dell'annotazione relativa alla sua esclusione da una procedura aperta indetta per l'affidamento di un servizio presso le sedi di Potenza dell'Università degli Studi della Basilicata. Nel corso del giudizio, l'ANAC ha comunicato di avere cancellato d'ufficio l'annotazione, in autotutela. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatto il proprio interesse, nonché la condanna dell'Autorità alle spese di giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la rimozione in autotutela dell'annotazione coincideva con il petitum di annullamento ed era stata riconosciuta dalla ricorrente come integralmente satisfattiva. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità e complessità della controversia e delle iniziative assunte dall'ANAC per comporre la lite. È stato tuttavia posto a carico dell'ANAC il rimborso del contributo unificato versato dalla ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.

    La cancellazione in autotutela dell'annotazione impugnata, coincidente con il contenuto della domanda di annullamento e ritenuta integralmente satisfattiva dalla ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La rimozione in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando elimini integralmente la lesione dedotta e soddisfi pienamente la pretesa azionata dal ricorrente.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa, il giudice può compensare le spese in considerazione della peculiarità e complessità della controversia e delle iniziative dell'amministrazione per la composizione della lite, ponendo comunque a carico dell'amministrazione il rimborso del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACQualificazione delle imprese e SOAEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAutorità indipendenti e regolazioneContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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