Cassazione Penale, Sentenza n. 4153/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello del 24/06/2020 chiedendo annullamento per carenze e contraddizioni della motivazione in ordine alle condotte di detenzione, trasporto e cessione di stupefacenti (art. 73 DPR 309/1990), alla qualificazione tra comma 4 e comma 5 dell'art. 73 (ipotesi di lieve entitaà), alla lettura delle intercettazioni (cd. "droga parlata"), all'inferenza di incontri e consegne non riscontrate da sequestri e al travisamento della prova; sollevano altresiì censure circa l'accertamento di porto/detenzione di armi e la determinazione di pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto motivata e non contraddittoria la valutazione di merito circa il valore probatorio delle intercettazioni, l'interpretazione del linguaggio criptico alla luce delle massime di esperienza e delle circostanze operative (viaggi organizzati, staffette, monitoraggi, servizi di P.G., sequestro successivo di 100 g di cocaina). Ha affermato che, pur nei casi di "droga parlata", la condanna puoò reggersi sul contenuto delle captazioni quando siano presenti elementi indiziari sinergici e la motivazione del giudice di merito sia analitica; ha escluso la derubricazione generalizzata al comma 5 dell'art. 73 e ha rigettato le doglianze processuali riproponendo questioni di fatto giaï valutate dal giudice d'appello. Pertanto resta confermata la sentenza di secondo grado con le conseguenti determinazioni di pena e misure accessorie rese dall'appello.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 art. 73
commi 1, 4 e 5 citati nel testo
Disciplina le fattispecie di detenzione, commercio e trasporto di stupefacenti; la Corte ha escluso l'applicabilitaà generalizzata del comma 5 (ipotesi di lieve entitaà) quando le modalitaï operative e gli indici organizzativi (pianificazione, staffette, ammontari trattati) indicano una rilevante offensivitaà.
D.P.R. 309/1990 art. 74
Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha rilevato che, anche se l'accusa associativa non eï stata confermata in appello, gli elementi probatori hanno comunque dimostrato attivitaà criminali organizzate rilevanti ai fini delle singole contestazioni di traffico.
D.P.R. 309/1990 art. 85
Prevede le pene accessorie (divieto di espatrio, ritiro della patente) che il giudice puoò irrogare; la Corte ha ritenuto legittima la statuizione motivandone la facoltaò in relazione alla condanna per reati di cui all'art. 73.
Codice di procedura penale art. 192
Regola la valutazione probatoria delle intercettazioni; la Corte richiama l'onere di valutazione rigorosa nei casi di 'droga parlata' ma conferma che, se le captazioni sono integrate da indizi sinergici, possono sorreggere la condanna.
Codice di procedura penale art. 533
Norma sostanziale/procedurale piuù volte invocata dai ricorrenti in tema di prova: la Corte ha escluso travisamento della prova e ha ritenuto che non sussistano i vizi di motivazione denunciati.
Codice di procedura penale art. 606
Elenca i motivi ammessi per il ricorso in Cassazione; la Corte ricorda che alcune denunce processuali (es. violazioni non sanzionate da nullitaà) non costituiscono valido motivo di ricorso.
Disp. att. cod. proc. pen. art. 173
Limita la motivazione nel ricorso per cassazione ai "limiti strettamente necessari"; la Corte ha applicato tale principio nel descrivere le doglianze e nel giudicare la loro inammissibilitaà quando riformulano questioni di fatto.
Massime di principio
- Le intercettazioni, anche se criptiche ("droga parlata"), possono reggere una condanna se il loro contenuto e' corroborato da elementi indiziari sinergici (pianificazione di viaggi, "staffette", monitoraggi, servizi di P.G., transazioni economiche o sequestri collegati).
- La qualificazione tra art. 73 co.4/co.5 DPR 309/1990 richiede valutazione puntuale: la mera mancanza di sequestro non impone automaticamente la derubricazione all'ipotesi di lieve entitaà se le modalitaï organizzative fanno presumere rilevante quantitaà o valore commerciale.
- L'interpretazione del linguaggio criptico e' in gran parte questione di merito basata su massime di esperienza; la Cassazione sindaca la logicitaà e l'adeguatezza della motivazione, non la rivalutazione dei fatti.
- Nel giudizio di legittimitaà sono inammissibili doglianze che si limitano a riformulare questioni di fatto giaï decise dal giudice del merito o censure su norme la cui violazione non e' sanzionata come causa di nullitaà/decadenza ai sensi di art.606 c.p.p.
- Difese basate sul "rischio investigativo" (ad es. non aver fermato/ perquisito per non compromettere indagini) possono essere inefficaci: l'assenza di determinati atti investigativi non annulla automaticamente gli elementi indiziari sinergici raccolti.
- In presenza di piuù ipotesi interpretative, per condannare occorre motivare in modo rafforzato l'esclusione di spiegazioni alternative ragionevoli; se il giudice di merito lo fa, la valutazione resta solida in sede di legittimitaà.
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