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Sentenza

Sentenza n. 1721/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento 1) del provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana del -OMISSIS- notificato in data 7.10.2022, prot. n. -OMISSIS-; 2) degli ulteriori atti presupposti e/o consequenziali.

Giustizia amministrativa202216253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza ritenendo non coincidenti l'interesse pubblico e quello del richiedente, sulla base di plurimi elementi di carattere penale risultanti dal rapporto informativo della Questura, dal casellario giudiziale e dai carichi pendenti: un'ordinanza del G.I.P. per frode informatica e diverse notizie di reato relative, tra l'altro, a lesioni personali, falsità commessa da privato, ricettazione, partecipazione ad associazione per delinquere, trattamento illecito di dati, utilizzo indebito di carte di credito e detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso. Il ricorrente ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990, nonché errata interpretazione e applicazione dei presupposti per la cittadinanza, violazione dei principi generali dell'azione amministrativa e violazione o falsa applicazione dell'art. 3 d.l. 382/1989, convertito in l. 8/1990. Ha inoltre rappresentato l'estinzione di talune fattispecie penali, l'assoluzione per una di esse per mancanza di querela e chiesto la sospensione del procedimento amministrativo per verificare le contestazioni. L'Amministrazione ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese processuali, liquidate in 1.500 euro. Il Collegio ha qualificato la concessione della cittadinanza per residenza come esercizio di amplissima discrezionalità amministrativa e atto di alta amministrazione: il decorso del periodo minimo di residenza costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda e non attribuisce un diritto alla concessione. L'Amministrazione deve valutare complessivamente l'integrazione del richiedente, le condizioni lavorative, economiche e familiari, l'irreprensibilità della condotta e l'interesse pubblico all'inserimento stabile nella comunità nazionale. Il sindacato giudiziale resta limitato alla verifica estrinseca dell'adeguatezza dell'istruttoria, della veridicità dei fatti, nonché della logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della prognosi amministrativa. Nel caso concreto, la pluralità e la natura delle condotte penalmente rilevanti erano state ritenute elementi idonei a fondare un giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione. L'estinzione della pena, la riabilitazione o altri provvedimenti di clemenza non eliminano la rilevanza amministrativa del fatto storico; analogamente, l'assoluzione per una fattispecie per mancanza di querela non impedisce all'Amministrazione di valutare autonomamente le risultanze e la condotta ai fini del procedimento di cittadinanza. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato, istruito e proporzionato anche alla luce di una valutazione cautelativa dell'interesse pubblico. Il rigetto non impedisce la presentazione di una nuova domanda, nella quale potranno essere considerati eventuali elementi sopravvenuti.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    La residenza legale decennale costituisce un presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto alla cittadinanza; la concessione resta subordinata a una valutazione ampiamente discrezionale dell'interesse pubblico e dell'integrazione del richiedente.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato; nel caso concreto la motivazione, fondata sulle risultanze istruttorie e sulle condotte penalmente rilevanti, è stata ritenuta logica, coerente e sufficiente.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione dei motivi ostativi consente all'interessato di presentare osservazioni, che l'Amministrazione deve valutare prima della decisione definitiva; nel caso concreto le osservazioni non hanno introdotto elementi nuovi idonei a fondare un esito favorevole.

  • art. 3 d.l. 382/1989, convertito in l. 8/1990

    La disposizione è stata invocata dal ricorrente, ma il giudice non ha ravvisato una sua violazione.

  • art. 8 CEDU

    Il diniego di cittadinanza non è stato ritenuto lesivo della vita privata e familiare, poiché non impedisce all'interessato di soggiornare e vivere in Italia alle condizioni precedenti.

  • art. 7 Patto internazionale sui diritti civili e politici

    Il diniego non determina, secondo il giudice, un'interferenza illegittima nella vita privata e familiare del richiedente.

Massime di principio

  • La residenza legale per il periodo minimo previsto dall'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992 costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda di cittadinanza italiana e non attribuisce al richiedente un diritto alla concessione, che resta oggetto di valutazione discrezionale dell'Amministrazione.
  • La concessione della cittadinanza italiana per residenza è un atto di alta amministrazione caratterizzato da amplissima discrezionalità: l'Amministrazione deve valutare complessivamente l'integrazione del richiedente, la sua condotta, le condizioni personali e l'interesse pubblico all'inserimento stabile nella comunità nazionale.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sul diniego di cittadinanza è estrinseco e formale e riguarda l'adeguatezza dell'istruttoria, la veridicità dei fatti acquisiti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza estendersi al merito della valutazione prognostica riservata all'Amministrazione.
  • Ai fini del diniego di cittadinanza, l'estinzione della pena, la riabilitazione, i provvedimenti di clemenza o l'assoluzione determinata dalla mancanza di querela non impediscono all'Amministrazione di considerare la condotta come fatto storico e di attribuirle rilevanza autonoma nel giudizio amministrativo sull'affidabilità e sull'integrazione del richiedente.
  • La pluralità di condotte penalmente rilevanti può giustificare il diniego della cittadinanza quando, valutata complessivamente, costituisca indice di inaffidabilità e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, anche a prescindere dall'entità della pena e dall'esito di singoli procedimenti penali.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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