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Sentenza

Sentenza n. 13698/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento della graduatoria finale del concorso volto all’assunzione n. 1.175 allievi marescialli di cui alla determinazione n. 1829 del 4.1.2023, nella parte in cui non ha incluso il ricorrente tra i vincitori.

Giustizia amministrativa202305342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale del concorso per l'assunzione di 1.175 allievi marescialli, nella parte in cui non includeva il ricorrente tra i vincitori

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva già impugnato il giudizio di non idoneità conseguito nel medesimo concorso. Con precedente sentenza il TAR aveva accolto quel ricorso e annullato il provvedimento di esclusione. Poiché la graduatoria finale era stata pubblicata anteriormente a tale sentenza, quando l’esclusione era ancora efficace, il ricorrente aveva impugnato la graduatoria per illegittimità derivata, in via prudenziale. Nel corso del giudizio l’amministrazione, dando esecuzione alla precedente pronuncia, ha rettificato la graduatoria e ha inserito il ricorrente in servizio. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere; il TAR ha riqualificato la situazione processuale come sopravvenuta carenza di interesse, previo avviso alle parti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La rettifica della graduatoria, intervenuta in esecuzione della precedente sentenza favorevole al ricorrente, ha reso sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento giudiziale della graduatoria originaria. La graduatoria impugnata era stata pubblicata quando il provvedimento di esclusione era ancora efficace, ma è stata successivamente modificata dall’amministrazione, con conseguente inserimento del ricorrente in servizio. Le spese sono state compensate tra le parti costituite, tenuto conto dell’andamento della vicenda e della definizione in rito; non vi è stata pronuncia sulle spese nei confronti delle parti private non costituite.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato mediante collegamento da remoto.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse sussiste quando, nel corso del giudizio, un atto o un fatto successivo rende sostanzialmente inutile l’eventuale annullamento dell’atto impugnato.
  • La rettifica amministrativa dell’atto impugnato, adottata in esecuzione di una precedente pronuncia giurisdizionale favorevole al ricorrente e idonea a soddisfarne la pretesa sostanziale, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando l’amministrazione modifica l’atto impugnato e consegue l’utilità sostanziale perseguita dal ricorrente, il giudice può definire il giudizio in rito senza esaminare la legittimità originaria dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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