Sentenza n. 1179/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento dell'illegittimità e conseguente annullamento del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del visto per motivi di studio avanzata dal Sig. Dawood Muhammad presso l’Ambasciata Italiana di Islamabad – Pakistan ;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza di rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per studio universitario presso l'Ambasciata italiana di Islamabad. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha documentato l'avvenuta fissazione di un appuntamento presso la competente sede diplomatica per la presentazione della domanda di visto, determinando l'attivazione del procedimento. Il ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria di improcedibilità per cessata materia del contendere, chiedendo tuttavia la refusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrasse il soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio. La decisione è stata fondata sul combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, valorizzando il comportamento operoso dell'amministrazione; è stata però posta a carico dell'amministrazione la restituzione al ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il giudizio perde il suo oggetto quando, durante il processo, l'amministrazione attiva il procedimento richiesto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa dedotta in giudizio risulta integralmente soddisfatta nel corso del processo.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'intervenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto dal ricorrente può determinare la cessazione della materia del contendere quando soddisfa integralmente la pretesa fatta valere in giudizio.
- La fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione della domanda di visto integra l'attivazione del procedimento amministrativo e, se era questo l'oggetto della pretesa azionata, rende non più attuale l'interesse alla decisione sul silenzio.
- Quando la cessazione della materia del contendere deriva dal comportamento operoso dell'amministrazione resistente, le spese possono essere compensate, fermo restando il diritto del ricorrente alla restituzione del contributo unificato se così disposto dal giudice.
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