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Sentenza

Sentenza n. 10086/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 114 del 1° febbraio 2024, recante interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008; - della nota n. 1462 del 1° febbraio 2024 con cui il predetto Ministero ha trasmesso, in pari data, alla ricorrente il decreto interdittivo, comunicato anche all’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’inserimento nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per gli effetti previsti dall'art. 80, comma 5, lettera f), del d.lgs. n. 50/2016; - dell’annotazione del decreto interdittivo nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture, inserita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 22 febbraio 2024.

Giustizia amministrativa202403794

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di interdizione alla contrattazione con la pubblica amministrazione e relativa annotazione nel Casellario informatico ANAC

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione resistente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa ha impugnato il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, nonché la relativa nota di trasmissione e l'annotazione nel Casellario informatico ANAC. Il provvedimento traeva origine dalla sospensione dell'attività disposta dall'ASL Roma 1 il 19 ottobre 2023 per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, poi revocata il 7 dicembre 2023. Con un unico motivo sono state dedotte la violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008, degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e della circolare ministeriale n. 1733 del 3 novembre 2006, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione dell'affidamento e dei principi di proporzionalità, efficienza e tempestività. In particolare, la ricorrente ha sostenuto che il decreto interdittivo fosse stato adottato oltre il termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale e dopo la cessazione dell'efficacia della sospensione, senza adeguata motivazione circa il ritardo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e ha ritenuto legittimo il decreto interdittivo, nonché la sua annotazione nel Casellario informatico. Il termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale non è perentorio, riguarda l'istruttoria propedeutica delle strutture territoriali ed è comunque riferito a un'attività amministrativa rispetto alla quale la legge predetermina presupposti ed effetti. Il decreto ministeriale ha natura vincolata, dovuta e meramente ricognitiva del divieto direttamente stabilito dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008; pertanto può essere adottato anche dopo il decorso del termine indicato dalla circolare e dopo la cessazione dell'efficacia della sospensione. Condizione essenziale è che l'interdizione sia limitata al periodo in cui la sospensione ha effettivamente prodotto i propri effetti. Nel caso concreto il decreto ha correttamente circoscritto l'efficacia interdittiva al periodo dal 19 ottobre al 7 dicembre 2023, individuato come periodo di efficacia della sospensione. Il successivo adempimento delle prescrizioni e il pagamento dell'oblazione non hanno fatto venir meno l'efficacia della sospensione, non potendo sostituire il provvedimento espresso dell'ASL di revoca. Il decreto interdittivo non costituisce una sanzione autonoma, ma una misura accessoria e ricognitiva di una condizione già verificatasi, diretta a cristallizzare giuridicamente l'inadempienza rilevante ai fini pubblicistici. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008

    Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti

    Il divieto di contrattare opera direttamente per tutto il periodo di efficacia della sospensione; il decreto ministeriale ha natura vincolata e meramente ricognitiva e può essere adottato anche successivamente, purché ne limiti l'efficacia al periodo effettivo della sospensione.

  • art. 80, comma 5, lettera f), d.lgs. n. 50/2016

    La disposizione è richiamata quale fondamento degli effetti dell'annotazione del provvedimento interdittivo nel Casellario informatico dei contratti pubblici.

  • artt. 2 e 3 l. n. 241/1990

    Le disposizioni sono state invocate dalla ricorrente in relazione alla tempestività e all'obbligo di motivazione, ma il giudice non ha ravvisato violazioni rilevanti.

  • art. 97 Cost.

    La disposizione è stata invocata in relazione ai principi di buon andamento e tempestività dell'azione amministrativa, senza che il giudice ne abbia ravvisato la violazione.

  • circolare del Ministero delle Infrastrutture n. 1733 del 3 novembre 2006

    Il termine di 45 giorni previsto dalla circolare per la conclusione dell'istruttoria non è perentorio; l'uso dell'espressione normalmente conferma la natura ordinatoria del termine.

Massime di principio

  • Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione previsto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 opera direttamente per tutto il periodo di efficacia della sospensione disposta dall'autorità ispettiva; il successivo decreto ministeriale ha natura vincolata e meramente ricognitiva di tale divieto.
  • Il decreto interdittivo fondato sulla sospensione per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere adottato anche dopo la scadenza del termine previsto da una circolare amministrativa e dopo la cessazione della sospensione, purché l'efficacia dell'interdizione sia espressamente limitata al periodo in cui la sospensione ha effettivamente prodotto i propri effetti.
  • Il termine previsto da una circolare ministeriale per l'istruttoria propedeutica all'adozione del provvedimento interdittivo è ordinatorio e non determina l'illegittimità dell'atto adottato oltre la sua scadenza, in assenza di una previsione legislativa che lo qualifichi come perentorio.
  • L'interdizione alla contrattazione prevista dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 non costituisce una sanzione autonoma, ma una misura accessoria e ricognitiva di una condizione già realizzatasi, che l'amministrazione può formalizzare anche mediante un atto espresso successivo alla cessazione della sospensione.
  • L'adempimento delle prescrizioni imposte e il pagamento dell'oblazione non fanno venir meno, di per sé, l'efficacia del provvedimento di sospensione: tale efficacia cessa soltanto a seguito dell'adozione di un espresso provvedimento di revoca da parte dell'autorità competente.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACInvalidità del provvedimento
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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