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Sentenza

Sentenza n. 6887/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento quanto al ricorso introduttivo: - della nota del Gestore dei Servizi Energetici. prot. n. GSE/P20190039215 del 17/05/2019, avente ad oggetto “Attività di controllo, mediante verifica e sopralluogo, ai sensi dell'art. 11 del DM 5 settembre 2011 per l'unità di cogenerazione denominata “GTG501”, sita in Contrada Marcellino, nel Comune di Augusta (SR) e identificata con il codice “CE20”. Comunicazione di esito”; - della nota del Gestore dei Servizi Energetici prot. n. GSE/P20180056979 del 25/06/2018, avente ad oggetto “Attività di controllo, mediante verifica e sopralluogo, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del DM 5 settembre 2011 per l'unità di cogenerazione denominata “GTG501”, sita in Contrada Marcellino, nel Comune di Augusta (SR) e identificata con il codice “CE20”. Sospensione del procedimento per richiesta integrazioni e osservazioni”; - del verbale del sopralluogo effettuato dal Gestore dei Servizi Energetici presso gli uffici tecnici della società Esso Italiana S.r.l., ubicati all'interno della Raffineria di Augusta, situata in Contrada Marcellino, nel Comune di Augusta (SR), con riferimento all'unità di cogenerazione denominata “GTG501” e identificata con il codice “CE20”; - della nota del Gestore dei Servizi Energetici prot. n. GSE/P20170092316 del 27/11/2017, avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 e ss. della Legge 7 agosto 1990 n. 241, di svolgimento dell'attività di controllo, mediante verifica e sopralluogo, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del DM 5 settembre 2011 per l'unità di cogenerazione denominata “GTG501”, sita in Contrada Marcellino, nel Comune di Augusta (SR) e identificata con il codice “CE20”. Produzione anni 2014, 2015 e 2016”; - ove occorrer possa, delle “Linee guida per l'applicazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 - Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR)” predisposte dalla Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica del Ministero dello Sviluppo Economico e pubblicate nel gennaio 2012 (con aggiornamento nel marzo 2012); - di ogni altro atto, preordinato, conseguente o comunque connesso; quanto al primo ricorso per motivi aggiunti: - dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo nonché della nota del Gestore dei Servizi Energetici, prot. n. GSE/P20190055131 del 26/07/2019, avente ad oggetto “ID Verifica 2017-26822 – Attività di controllo mediante verifica e sopralluogo, ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.M. 5 settembre 2011 sull’unità di cogenerazione denominata “GTG501” sita nel Comune di Augusta (SR) e identificata con il codice “CE20” – Richiesta restituzione incentivi”; - di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso; quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti: - dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti; - di ogni altro atto, preordinato, conseguente o comunque connesso. quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti: - dei medesimi atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti, nonché della nota del Gestore dei Servizi Energetici, prot. n. GSE/P20210022897 in data 08.09.2021, avente ad oggetto “Istanza di applicazione dell'art. 42, comma 3, D.Lgs. 28/2011 come modificato dall'art. 56, commi 7 e 8, del D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020. Unità di cogenerazione denominata “GTG501” incentivata ai sensi del DM 5 settembre 2011, sita nel Comune di Augusta e identificata con il codice “CE20”. Comunicazione di Esito.”; - di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso;

Giustizia amministrativa201911208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti del GSE di rimodulazione degli incentivi riconosciuti per un’unità di cogenerazione, richiesta di restituzione degli incentivi e rigetto dell’istanza di riesame ai sensi dell’art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (gestore degli incentivi)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto il riconoscimento della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento e certificati bianchi per gli anni 2014, 2015 e 2016. A seguito di controlli e sopralluogo, il GSE aveva rideterminato in diminuzione gli incentivi, ritenendo: a) che i flussi di calore provenienti dagli impianti FCC e VPS2, utilizzati per preriscaldare l’acqua destinata ai generatori di vapore dell’unità di cogenerazione, dovessero essere inclusi nei confini dell’unità e contabilizzati nell’energia di alimentazione F, senza poter essere considerati calore utile HCHP; b) che il vapore utilizzato per riscaldare sei edifici mediante scambiatori vapore/acqua e circuiti chiusi dovesse essere calcolato secondo la differenza tra temperatura di mandata e di ritorno dell’acqua, e non mediante il criterio convenzionale dell’entalpia dell’acqua a 15 °C, in assenza di adeguata strumentazione di misura; c) che la conseguente quantificazione della riduzione degli incentivi fosse corretta. La ricorrente ha dedotto violazione della legge n. 241/1990, del d.lgs. n. 20/2007, dei decreti ministeriali 4 agosto 2011 e 5 settembre 2011 e delle Linee guida CAR, nonché travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione. Ha inoltre impugnato la richiesta di restituzione di euro 910.168,58, deducendone l’illegittimità derivata, e ha contestato l’applicabilità retroattiva dell’art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020. Infine, ha impugnato il rigetto dell’istanza di riesame, sostenendo che la disciplina sopravvenuta dovesse applicarsi anche alla rimodulazione degli incentivi, lamentando violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, difetto di motivazione e istruttoria, mancata applicazione della decurtazione tra il 10% e il 50% e omissione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’esame del ricorso principale e del primo ricorso per motivi aggiunti, chiarendo che l’istanza di riesame prevista dall’art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020 avvia un procedimento autonomo e non elimina l’interesse all’annullamento dei precedenti atti. Nel merito, ha respinto le censure tecniche sulla rimodulazione. I flussi di calore degli impianti FCC e VPS2 sono stati correttamente considerati interni ai confini dell’unità di cogenerazione e rilevanti ai fini del calcolo dell’energia di alimentazione F, poiché preriscaldano l’acqua successivamente trasformata in vapore nei generatori dell’impianto; tali flussi, essendo prodotti dal combustibile degli impianti esterni, non costituiscono né calore cogenerato né calore utile contabilizzabile in HCHP. Il criterio convenzionale dell’entalpia delle condense a 15 °C non è applicabile quando il calore è fornito, in via indiretta, sotto forma di acqua calda mediante circuito chiuso: in tal caso occorre misurare portata e temperature di mandata e ritorno. Poiché mancava idonea strumentazione, il GSE ha legittimamente escluso l’intera quota di energia interessata. Il TAR ha inoltre riconosciuto l’ampia discrezionalità tecnica del GSE, sindacabile solo in presenza di errori macroscopici, irragionevolezza o illogicità, non riscontrati nel caso concreto. È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione e istruttoria, poiché il GSE aveva indicato la formula normativa, la metodologia e i passaggi del calcolo, oltre ad avere svolto sopralluogo e contraddittorio procedimentale. Il secondo ricorso per motivi aggiunti, relativo alla pretesa applicazione retroattiva dell’art. 56 d.l. 76/2020, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della successiva presentazione dell’istanza di riesame; il TAR ha comunque escluso l’efficacia retroattiva della novella in applicazione del principio tempus regit actum. Il terzo ricorso per motivi aggiunti è stato respinto: il meccanismo eccezionale di riesame e sanatoria previsto dall’art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020 riguarda esclusivamente i provvedimenti di decadenza dagli incentivi e non le mere rideterminazioni o riduzioni dell’incentivo. La disposizione, eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva. La validità autonoma di tale ragione di diniego ha assorbito le ulteriori censure. Non era dovuto il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, trattandosi di istanza di riesame. Il ricorso introduttivo e tutti i ricorsi per motivi aggiunti sono stati quindi rigettati, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 11, comma 2, d.m. 5 settembre 2011

    Costituisce la base del potere del GSE di svolgere controlli mediante verifica e sopralluogo sulle unità di cogenerazione incentivate.

  • art. 4 d.m. 5 settembre 2011

    Le unità di cogenerazione [...] hanno diritto, per ciascun anno solare in cui soddisfano i requisiti di CAR, al rilascio di certificati bianchi, in numero commisurato al risparmio di energia primaria realizzato nell'anno in questione, se positivo, calcolato come segue…

    La disposizione contiene la formula normativa per il calcolo dei certificati bianchi e legittima la quantificazione della rimodulazione effettuata dal GSE.

  • art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011

    Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, il Gse in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recupero delle somme già erogate...

    Come modificato dall’art. 56 d.l. 76/2020, disciplina i poteri del GSE in caso di violazioni rilevanti e, secondo il TAR, la novella non si applica retroattivamente ai provvedimenti anteriori alla sua entrata in vigore.

  • art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020, convertito in l. 120/2020

    Tali disposizioni si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato...

    Introduce una procedura eccezionale di riesame e sanatoria riferita ai provvedimenti di decadenza dagli incentivi, non alle mere rideterminazioni o riduzioni degli incentivi; la disciplina non ha efficacia retroattiva sui provvedimenti già adottati.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    È richiamato dall’art. 56 d.l. 76/2020 quale parametro per l’esercizio del potere nei casi considerati dalla novella; non fonda l’applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta ai provvedimenti di controllo già adottati.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non è dovuto nel procedimento avviato da un’istanza di riesame.

  • paragrafi 2.1.4, 2.2.2, 2.3, 2.3.1, 2.3.2.2 e 2.3.3 delle Linee guida CAR

    Il calore inviato all’impianto di degassaggio [...] non costituisce calore utile in quanto facente parte dei consumi interni dell’impianto.

    I flussi termici che preriscaldano l’acqua destinata ai generatori di vapore rientrano nei confini dell’unità di cogenerazione e rilevano nel calcolo dell’energia di alimentazione, ma non costituiscono calore utile; per il calore fornito mediante acqua calda in circuito chiuso occorre misurare portata e temperature di mandata e ritorno.

Massime di principio

  • La disciplina introdotta dall’art. 56, commi 7 e 8, d.l. 76/2020 costituisce un procedimento eccezionale di riesame e sanatoria applicabile ai provvedimenti di decadenza dagli incentivi, ma non alle mere rideterminazioni o riduzioni dell’incentivo; in ragione della sua natura eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.
  • Le modifiche introdotte dall’art. 56 d.l. 76/2020 all’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 non hanno efficacia retroattiva e si applicano, secondo il principio tempus regit actum, ai provvedimenti adottati dopo l’entrata in vigore della novella, ferma la possibilità di un autonomo procedimento di riesame nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • Nel calcolo degli incentivi per la cogenerazione, i flussi di calore provenienti da impianti esterni che preriscaldano l’acqua successivamente trasformata in vapore nei generatori dell’unità di cogenerazione rientrano nei confini dell’unità e devono essere considerati nell’energia di alimentazione, ma non costituiscono né calore cogenerato né calore utile contabilizzabile.
  • Quando il calore utile è fornito mediante acqua calda in un sistema a circuito chiuso, il criterio convenzionale dell’entalpia delle condense riferito all’acqua a 15 °C non è applicabile; occorre misurare la portata e le temperature di mandata e ritorno. In assenza di idonea strumentazione, il GSE può escludere dal calcolo la quota di energia non misurabile.
  • Le valutazioni tecniche del GSE in materia di requisiti e quantificazione degli incentivi sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di errori macroscopici, travisamento, irragionevolezza o illogicità manifeste; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione quando questa sia adeguatamente istruita e motivata.
  • La presentazione di un’istanza di riesame ai sensi dell’art. 56 d.l. 76/2020 avvia un procedimento autonomo e, di per sé, non elimina l’interesse a impugnare il precedente provvedimento di controllo o decadenza; il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 non è dovuto per il procedimento instaurato da un’istanza di riesame.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiTermini del procedimento e silenzioAutotutela
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneAutotutela decisoria

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