Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30526/2023 del 13/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la sua richiesta di dichiarare l'inefficacia della custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase. La difesa sosteneva che la sentenza d'appello era stata annullata con rinvio limitatamente alla sussistenza di una circostanza aggravante e al trattamento sanzionatorio, con conseguente ineseguibilità della pena; perciò non si sarebbe formato un giudicato favorevole sull'affermazione di responsabilità e dovrebbero applicarsi i termini di fase previsti dall'art. 303, comma 2 (ovvero si sarebbe dovuto ritenere che i termini di fase fossero interamente decorso e la custodia inefficace).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha stabilito che l'annullamento con rinvio limitato alla sussistenza dell'aggravante e al trattamento sanzionatorio non incide sull'irrevocabilità della pronuncia relativa all'affermazione di responsabilità ai fini cautelari. Pertanto, ai fini della durata della custodia cautelare si deve fare riferimento all'art. 303, comma 1, lett. d) e soprattutto al comma 4 dello stesso articolo (termine complessivo massimo), e non ai termini di fase rapportati alla pena concretamente inflitta. Conseguenza: mancata dichiarazione di inefficacia della misura; rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Disciplina i termini massimi della custodia cautelare. La Corte ha interpretato che, in caso di annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio o a una circostanza aggravante, l'affermazione di responsabilità rimane irrevocabile ai fini cautelari e il riferimento deve essere al termine complessivo massimo previsto dal comma 4, non ai singoli termini di fase correlati alla pena concreta.

  • art. 304 cod. proc. pen.

    Norma di coordinamento sui limiti di durata della custodia; è richiamata come limite di riferimento ma la Corte conferma che il criterio di riferimento rimane l'art. 303 ove applicabile.

  • art. 416 bis cod. pen.

    Riguarda l'aggravante associativa. La Corte ha rilevato che l'annullamento con rinvio relativo alla sussistenza dell'aggravante non cancella l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità ai fini cautelari, quando l'annullamento riguarda solo l'aggravante e il trattamento sanzionatorio.

Massime di principio

  • L'annullamento con rinvio della sentenza d'appello limitato al trattamento sanzionatorio o a una circostanza aggravante non comporta automaticamente la perdita di efficacia dell'affermazione di responsabilità ai fini cautelari: per la durata della custodia si applica il termine complessivo massimo di cui all'art. 303, comma 4.
  • La non eseguibilità attuale della pena (per effetto di annullamento limitato alla sanzione) non è di per sé sufficiente a far decorrere i termini di fase come se non vi fosse alcun giudicato; conta la portata dell'annullamento rispetto alla affermazione di responsabilità.
  • Se l'annullamento investe in modo tale la pronuncia sull'accertamento della responsabilità (cioè si regredisce realmente sulla decisione di colpevolezza), allora ricorre la disciplina del riavvio dei termini di fase (art. 303, comma 2) e può essere verificata l'inefficacia della custodia per decorrenza dei termini.
  • In ogni caso di dubbio sulla portata dell'annullamento va chiarito specificamente dal giudice se il giudicato sulla responsabilità sia rimasto integro o meno, perché la qualificazione determina quale termine di custodia va applicato (termine di fase vs termine complessivo massimo).
  • Per chi impugna la custodia per decorrenza dei termini è essenziale documentare e argomentare con precisione se l'annullamento abbia inciso sull'affermazione di responsabilità o solo su profili accessori (aggravante, sanzione, confisca), perché la decisione sulla efficacia della misura dipende da questa distinzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.