Cassazione Penale, Ordinanza n. 08553/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto personalmente dall'imputato, sia per tardività sia per difetto di sottoscrizione da parte di difensore abilitato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendolo in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
L'imputato ha proposto personalmente un ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. contro una precedente sentenza della prima sezione penale della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso. La Corte ha rilevato due autonome ragioni di inammissibilità: in primo luogo, il ricorso straordinario era stato depositato il 15 dicembre 2025 oltre il termine di 180 giorni dal deposito della sentenza impugnata, previsto dall'art. 625-bis, comma 2, c.p.p.; in secondo luogo, l'atto era stato sottoscritto solo dall'imputato, mentre il ricorso per cassazione, incluso quello straordinario, deve essere sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103/2017, la proposizione personale del ricorso non è consentita.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto deve essere proposto entro 180 giorni dal deposito della sentenza impugnata; il superamento del termine comporta inammissibilità.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso.
art. 613 c.p.p.
Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
art. 571 c.p.p.
È richiamato per effetto della modifica introdotta dalla legge n. 103/2017, che incide sulla legittimazione alla proposizione del ricorso in cassazione.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Ha modificato gli artt. 571 e 613 c.p.p., rafforzando il requisito della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore abilitato.
Corte cost. 13/6/2000 n. 186
È richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende, in relazione alla colpa nella causazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è soggetto al termine perentorio di 180 giorni dal deposito della decisione impugnata; la proposizione oltre tale limite determina l'inammissibilità.
- Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Cassazione munito di procura speciale; il difetto di tale requisito comporta inammissibilità anche per il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.
- Quando l'inammissibilità deriva da cause imputabili al ricorrente, la Corte può condannarlo al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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