Cassazione Penale, Sentenza n. 9253/2022 del 18/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo dell'08/09/2020 che confermava la condanna inflitta dal Tribunale di Palermo (23/01/2020) per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio (art.73, comma 1, d.P.R. 309/1990). Tre motivi principali: 1) violazione di legge (art.606 lett. b cod. proc. pen.) per presunta errata esclusione dell'attenuante di cui all'art.62 n.4 cod. pen. in relazione alla tenuità del lucro derivante dalla vendita di stupefacenti; 2) censura sulla ritenuta operatività della recidiva, ritenuta dal ricorrente fondata solo sui precedenti e non idonea a inasprire il trattamento sanzionatorio; 3) mancata concessione delle attenuanti generiche senza motivazione adeguata.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e conferma la pronuncia di merito. Ha ritenuto che i motivi proposti attengono a valutazioni di merito (quantificazione del profitto, natura 'sintetica' della sostanza, offensività del fatto) non sindacabili in sede di legittimità; la Corte d'appello ha motivato in modo completo e coerente l'applicazione della recidiva, anche alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n.185/2015, e ha adeguatamente spiegato il diniego delle attenuanti generiche sulla base dei numerosi precedenti e della personalità negativa dell'imputato. Conseguenze pratiche: conferma della pena (1 anno e 8 mesi di reclusione e euro 3.555 di multa a titolo originario), condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice applicata per la detenzione/traffico di sostanze stupefacenti; fondamento della condanna confermata in sede di merito e non sussistono profili di illegittimità di diritto valutabili in Cassazione.
art. 62, n. 4, cod. pen.
Attenuante invocata dal ricorrente (tenuità del lucro/motivazione) che i giudici di merito hanno escluso dopo valutazione fattuale; la Corte di legittimità ha ritenuto che tale valutazione attiene al merito e non è sindacabile in Cassazione.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Fondamento formale del primo motivo di ricorso (violazione di legge). La Cassazione ha ritenuto che le doglianze fossero in realtà questioni di merito, perciò il profilo evocato non ha formato motivo di annullamento.
art. 99, commi 4 e 5, cod. pen.
Riferimento alla disciplina della recidiva e dell'aumento di pena. La Corte ha richiamato che l'aumento previsto non è obbligatorio, e ha ritenuto corretta e adeguatamente motivata l'applicazione della recidiva in presenza di numerosi precedenti specifici.
Legge 5 dicembre 2005, n. 251, art. 4; Corte Costituzionale, sent. n. 185/2015
La sentenza costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, comma 5, come modificato dalla citata legge, chiarendo il quadro interpretativo della recidiva e dell'aumento di pena; la Corte di Cassazione ha motivato la decisione circa la recidiva in linea con tale giurisprudenza costituzionale.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione limita il proprio sindacato soprattutto a profili di diritto: valutazioni sulla quantificazione del profitto, sulla offensività del fatto e sulla natura 'sintetica' della sostanza sono valutazioni di merito e generalmente non riesaminabili in sede di legittimità se ben motivate dal giudice di merito.
- L'applicazione o esclusione delle attenuanti (comprese quelle ordinarie e 'di tenuità') è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito; la Cassazione interviene solo se manca una motivazione sufficiente o se vi è travisamento degli elementi probatori.
- La recidiva può essere considerata sulla base dei precedenti dell'imputato; dopo la pronuncia della Corte costituzionale n.185/2015 l'aumento di pena previsto dall'art.99 non è automatico e il giudice mantiene discrezionalità nel bilanciamento, purché fornisca motivazione congrua e coerente.
- Un ricorso che sostanzialmente mira a ottenere una rivalutazione dei fatti (es. entità del profitto, offensività) è spesso inammissibile in Cassazione; per ottenere accoglimento è preferibile proporre motivi che evidenzino errori di diritto o vizi logico-giuridici nella motivazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche deve risultare da una valutazione motivata che tenga conto della personalità del reo e dei precedenti: la presenza di precedenti specifici e una 'personalità negativa' possono giustificare il rifiuto delle attenuanti.
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