Cassazione Civile, Ordinanza n. 27775/2024 del 28/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria. Una società creditrice aveva ottenuto l'ammissione del proprio credito in via chirografaria, ma chiedeva che esso fosse riconosciuto come prededucibile ai sensi della disciplina speciale sui crediti delle piccole e medie imprese verso la società in amministrazione straordinaria che gestisce impianti strategici. Il Tribunale di Milano aveva respinto l'opposizione ritenendo, da un lato, che la prededuzione spettasse solo se ricorressero cumulativamente i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma speciale e, dall'altro, che la qualità di PMI e le soglie dimensionali non fossero provate dall'autocertificazione prodotta, ma richiedessero idonea documentazione. Nel ricorso per cassazione la società creditrice ha denunciato: 1) violazione della disciplina europea sulle PMI e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'autocertificazione aziendale dovrebbe valere come prova del possesso dei requisiti dimensionali; 2) violazione della norma speciale sulla prededuzione, lamentando l'uso di un criterio interpretativo ritenuto incoerente; 3) omesso esame del criterio di calcolo della dimensione dell'impresa con riguardo all'annualità di riferimento dei dati di bilancio e occupazionali. La resistente ha svolto controricorso. La Corte ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati quanto alla pretesa efficacia probatoria dell'autocertificazione e inammissibile, per carenza di interesse, il terzo motivo. Ha quindi confermato il rigetto dell'opposizione e la mancata riconduzione del credito alla prededuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando il decreto del Tribunale di Milano che aveva negato la prededuzione del credito. Ha affermato che l'autocertificazione non ha valore probatorio nel giudizio civile, neppure indiziario, e che chi invoca la prededuzione deve dimostrare con mezzi di prova ordinari sia il credito sia i presupposti soggettivi e oggettivi richiesti dalla norma speciale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché la decisione era già sorretta dal rilievo decisivo sulla insufficienza della prova documentale. La ricorrente è stata condannata alle spese e, in applicazione del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
d.l. n. 347/2003, art. 3, comma 1-ter
Norma speciale ed eccezionale che riconosce la prededuzione solo al ricorrere congiunto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti; richiede prova rigorosa dei presupposti della PMI e della funzionalità delle prestazioni agli obiettivi indicati dalla legge.
Raccomandazione 2003/361/CE, art. 2
Definisce micro, piccole e medie imprese sulla base di soglie di personale, fatturato annuo o totale di bilancio annuo; la Corte la richiama come parametro per verificare il requisito dimensionale della PMI.
Raccomandazione 2003/361/CE, art. 3, comma 5
La facoltà delle imprese di dichiarare il proprio status e i dati dimensionali opera nell'ambito dei procedimenti amministrativi e per l'accesso agli aiuti; non estende l'autocertificazione al giudizio civile né esonera dall'onere della prova.
d.p.r. n. 445/2000, art. 46
L'autocertificazione può attestare fatti favorevoli sotto responsabilità del dichiarante nei rapporti con la pubblica amministrazione, ma non ha valore probatorio, neppure indiziario, nel processo civile.
art. 2697 c.c.
Il richiamo serve a ribadire che la parte che fa valere in giudizio il diritto deve provarne i presupposti; l'autodichiarazione non può elidere l'onere probatorio.
art. 360 c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360 c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata ritenuta assorbita/inammissibile per carenza di interesse.
d.l. n. 91/2017, art. 8, comma 1-bis
Richiamato nel ragionamento del giudice di merito come norma di interpretazione autentica collegata alla disciplina della prededuzione per i crediti funzionali all'attività degli impianti e al risanamento ambientale.
L. n. 123/2017
conv. dalla L. n. 123 del 2017
Legge di conversione richiamata in relazione alla disciplina interpretativa sulla prededuzione.
art. 2751-bis n. 5 c.c.
Citato dalla ricorrente nel motivo di ricorso come termine di confronto con la disciplina speciale, ma senza che la Corte ne fondi la decisione.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma applicata per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'autocertificazione dell'impresa, pur ammessa in sede amministrativa per attestare requisiti dimensionali o status agevolativi, non costituisce prova nel giudizio civile, nemmeno a fini indiziari, se la controparte non la contesta o non la riconosce.
- Chi invoca in giudizio un beneficio eccezionale o derogatorio, come la prededuzione di un credito, deve provare tutti i presupposti richiesti dalla norma speciale, compreso il requisito soggettivo della qualifica di PMI quando esso è condizione del beneficio.
- La natura speciale ed eccezionale di una disciplina attributiva di vantaggi concorsuali impone un'interpretazione restrittiva e non consente di attenuare l'onere probatorio della parte che vi si richiama.
- Quando la decisione è sorretta da una ratio autonoma e decisiva, le ulteriori censure che investono profili non necessari alla soluzione possono essere dichiarate inammissibili per carenza di interesse.
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