Sentenza n. 9378/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, della sentenza n. 187/2024 del Tribunale di Rieti, Sezione Lavoro, pubblicata in data 14/11/2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Rieti che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per cinque annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 187/2024 del Tribunale di Rieti, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi. La sentenza aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, per complessivi euro 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione nei limiti di legge, dichiarando prescritto il diritto relativo all'anno scolastico 2016/17. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha riconosciuto la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e, in assenza di chiarimenti dell'Amministrazione a fronte dell'allegato inadempimento, ha ritenuto fondata la pretesa della ricorrente anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto la nomina del commissario ad acta.
art. 113, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione è stato ritenuto verificato e consente la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato nel titolo giudiziale posto in esecuzione per il riconoscimento di interessi e rivalutazione dalla data del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro la pubblica amministrazione, il giudice può ordinare all'Amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine assegnato.
- L'Amministrazione che, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, non fornisce chiarimenti o documentazione sull'avvenuta esecuzione del titolo non assolve l'onere di dimostrare l'adempimento, sicché la domanda di ottemperanza può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudizio di ottemperanza è volto a dare esecuzione al contenuto del giudicato e non consente di rimettere in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal titolo esecutivo.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di eseguire il giudicato entro un termine decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e previa richiesta dell'interessato.
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