Sentenza n. 365/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino, sez. lav., n. 293 del 7 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino, sez. lav., n. 293 del 7 marzo 2025, relativa all'attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Avellino, sez. lav., n. 293 del 7 marzo 2025. Tale sentenza, notificata ai fini esecutivi il 10 marzo 2025 e passata in giudicato, aveva accertato il diritto della docente a fruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, e aveva condannato il Ministero, previa emissione della carta docente, ad accreditarvi la somma complessiva di € 1.500,00. La ricorrente ha rappresentato che, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, la carta non era stata attribuita e ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che la sentenza azionata era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione ai fini esecutivi e che il Ministero permaneva inadempiente, non risultando attribuita la carta elettronica nell'importo complessivo di € 1.500,00. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, provvedendo al pagamento della somma mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il Direttore Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega a un funzionario del suo ufficio, stabilendo che il commissario dovrà compiere gli atti necessari entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza di parte. Nessun rimborso è stato riconosciuto al commissario, in quanto appartenente alla stessa amministrazione intimata. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 750,00 oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla sua base il TAR ha ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato e ha previsto, in caso di ulteriore inadempimento, l'intervento di un Commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, attribuita nel caso concreto in esecuzione del giudicato.
art. 1, commi 121 ss., l. n. 107/2015
Impone all'amministrazione di operare nel rispetto della disciplina della carta elettronica e dei vincoli derivanti dalle statuizioni giurisdizionali.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato abbia accertato il diritto di un docente alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e abbia ordinato all'amministrazione di accreditarvi una determinata somma, la mancata attribuzione della carta dopo la notificazione ai fini esecutivi e il decorso del termine dilatorio legittima l'azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione deve eseguire il giudicato secondo il contenuto conformativo specificamente risultante dalla pronuncia, provvedendo all'attivazione della carta elettronica e all'accredito dell'importo stabilito dal giudice, senza sostituire a tale modalità una corresponsione diversa non prevista dal titolo esecutivo.
- In caso di perdurante inottemperanza all'ordine di esecuzione, il giudice amministrativo può nominare un Commissario ad acta, individuandolo anche in un dirigente della stessa amministrazione intimata e attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari entro il termine fissato dal giudice.
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