Cassazione Penale, Sentenza n. 26222/2026 del 13/07/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale del riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata a un indagato per una vicenda di richieste di denaro rivolte a una persona offesa ultrasessantacinquenne, ritenute estorsive e aggravate dal metodo mafioso. L'ordinanza di primo grado aveva applicato la misura per il capo relativo all'estorsione aggravata; il riesame aveva poi annullato altri capi (estorsione e violenza privata) ma confermato la misura per il capo principale. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) violazione dell'art. 629 c.p. e vizio di motivazione sui gravi indizi, sostenendo che la decisione si fondasse solo sulle dichiarazioni della persona offesa, non riscontrate dalle deposizioni dei figli e smentite dalla registrazione tra offeso e indagato, dalla quale emergerebbe una richiesta di prestito e non minacce; 2) violazione dell'art. 416-bis.1 c.p. e vizio di motivazione sull'aggravante del metodo mafioso, assumendo che dalla stessa registrazione non risultassero intimidazioni né richieste di denaro per conto del clan; 3) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, ritenute affermate con formule stereotipate e solo per la gravità del fatto; 4) vizio di motivazione sulla scelta della custodia in carcere, per mancata considerazione dell'adeguatezza dei domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi fossero in realtà censure di merito, volte a ottenere una diversa lettura delle prove, quindi estranee al sindacato di legittimità; ha ritenuto insussistente il dedotto travisamento della prova, osservando che il Tribunale aveva effettivamente esaminato la registrazione e l'aveva collocata nel contesto complessivo della vicenda, distinguendo le richieste penalmente rilevanti da quelle non illecite. Quanto alle dichiarazioni della persona offesa, la Corte ha ribadito che, in materia cautelare, esse possono fondare i gravi indizi se vagliate per credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca, anche senza riscontri oggettivi esterni. I motivi su esigenze cautelari e scelta della misura sono stati reputati generici e non confrontati con la ratio autonoma del provvedimento, che richiamava la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. per i reati contestati e la mancata allegazione di elementi contrari. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
disciplina l'istanza di riesame della misura cautelare personale.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
i motivi di ricorso deducevano violazione di legge e vizio di motivazione.
art. 629 cod. pen.
norma di riferimento per il delitto di estorsione contestato al ricorrente.
art. 416-bis.1 cod. pen.
norma richiamata per l'aggravante del metodo mafioso.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
doppia presunzione relativa (di esistenza delle esigenze e di adeguatezza della custodia in carcere)
per i reati ricompresi opera una presunzione relativa sia delle esigenze cautelari sia dell'idoneità della custodia in carcere, superabile con specifici elementi contrari.
art. 606 cod. proc. pen.
il sindacato di legittimità non consente una rivalutazione del merito o una diversa lettura delle prove.
art. 610, comma 5, cod. proc. pen.
richiamato per la trattazione del procedimento nelle forme scritte senza presenza delle parti.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
richiamato per la trattazione scritta del ricorso in cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per l'enunciazione sintetica dei motivi.
art. 616 cod. proc. pen.
disciplina la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamato per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede di legittimità contro le misure cautelari personali sono deducibili solo violazioni di legge, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; non sono invece ammissibili doglianze che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio o a una ricostruzione alternativa dei fatti.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole integrare i gravi indizi di colpevolezza nella fase cautelare, purché il giudice ne verifichi la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca con controllo più rigoroso rispetto a quello richiesto per un testimone comune.
- Il dedotto travisamento della prova è configurabile solo se il giudice abbia effettivamente omesso o deformato il contenuto della prova decisiva; non ricorre quando la prova sia stata esaminata e letta nel contesto complessivo della vicenda.
- La registrazione di una conversazione tra indagato e persona offesa non neutralizza di per sé il quadro indiziario se il giudice ne valuta il contenuto in relazione all'intera sequenza dei fatti e ne esclude una valenza smentente rispetto alle condotte ritenute penalmente rilevanti.
- Quando per il reato contestato opera la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., la difesa deve allegare elementi specifici idonei a superarla; in difetto, la motivazione che richiami tale regime cautelare è sufficiente.
- I motivi di ricorso sulle esigenze cautelari e sulla scelta della misura devono confrontarsi con tutte le rationes decidendi dell'ordinanza impugnata; la mancata confutazione della presunzione cautelare rende il motivo generico e inammissibile.
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