Sentenza n. 774/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento dei seguenti atti: 1) il provvedimento n. 333AGG/9016.3.30 prot. 0020576 T-mipg-web, datato 12.09.2023, notificato il 04.06.2024, adottato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per gli Affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato – Servizio Affari Generali 2^ Divisione – Ufficio per le Ricompense, inerente alle determinazioni assunte dal Consiglio per le ricompense del lodevole comportamento, nella seduta del 15 giugno 2023, dove è stata negata, al ricorrente, la ricompensa dell’Encomio, proposta dal Questore di -OMISSIS-, ed è stata riconosciuta la ricompensa, di rango minore, della “Lode”; 2) ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento ministeriale che ha negato il conferimento dell’encomio, riconoscendo al ricorrente la ricompensa di grado minore della lode
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Consiglio per le ricompense per lodevole comportamento, pur riconoscendo la rilevanza dell’attività investigativa svolta nell’ambito di un’indagine su gravi reati di riduzione e mantenimento in schiavitù, violenza sessuale e pornografia minorile, gli ha attribuito la lode anziché l’encomio, inizialmente proposto dal Questore. Ha dedotto: violazione degli artt. 68, 69, 72 e 75 del d.P.R. n. 782/1985, come modificati dal d.lgs. n. 126/2018 e dal d.P.R. n. 82/2019, nonché inosservanza della circolare del Capo della Polizia del 15 aprile 2020; eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza manifesta, contraddittorietà e difetto di istruttoria; incongruenza, contraddittorietà, inadeguatezza e illogicità manifesta della motivazione. Il ricorrente ha valorizzato il proprio apporto all’estrazione e all’analisi dei dati telefonici e informatici, alle intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali e alla ricostruzione dei fatti criminosi, sostenendo che tali attività avessero prodotto risultati eccezionali e giustificassero il riconoscimento dell’encomio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. Ha distinto i presupposti dell’encomio, attribuito al personale che consegua rilevanti risultati in attività attinenti ai propri compiti, renda importanti servizi all’amministrazione e dimostri spiccate qualità professionali, da quelli della lode, riconosciuta a chi, distinguendosi per applicazione, impegno e capacità tecnico-professionali, consegua apprezzabili risultati. Il sistema delle ricompense è graduato e la relativa valutazione rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, tanto più ampia quanto più elevato è il livello della ricompensa richiesta. Nel caso concreto il ricorrente aveva svolto attività di supporto tecnico-informatico, curando intercettazioni e captazioni ambientali, con elevata perizia e preparazione, ma senza risultare esposto a specifici pericoli né avere svolto un ruolo operativo primario. Non era documentato in modo incontrovertibile il superamento dei limiti della normale attività tecnico-investigativa o il possesso di qualità professionali notevolmente superiori a quelle normalmente riscontrabili in personale di pari grado e qualifica. La condotta era quindi meritoria e idonea a giustificare la lode, ma non l’encomio. Sono state escluse la violazione della normativa e della circolare, la disparità di trattamento — anche perché la lode era stata attribuita a un superiore in grado, mentre l’encomio era stato riconosciuto ad altri dipendenti per un contributo sul campo e una maggiore esposizione al rischio — nonché l’illogicità, la contraddittorietà, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione circa il grado della ricompensa, salvo travisamento dei fatti o macroscopica illogicità.
Norme richiamate
art. 66 d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782
La disposizione colloca le diverse ricompense del personale della Polizia di Stato in un sistema graduato, distinguendo le ricompense per meriti straordinari e speciali da quelle per lodevole comportamento.
art. 69, commi 3 e 4, d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782
L'encomio è conferito al personale che abbia conseguito rilevanti risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo importanti servizi all'amministrazione della pubblica sicurezza e dimostrando di possedere spiccate qualità professionali. La lode è conferita al personale che, distintosi per applicazione, impegno e capacità tecnico-professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nell'espletamento dei compiti d'istituto.
La norma stabilisce presupposti differenziati e graduati: l’encomio richiede risultati rilevanti, importanti servizi e spiccate qualità professionali; la lode richiede applicazione, impegno, capacità tecnico-professionali e risultati apprezzabili.
art. 70, comma 3, d.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782
Le proposte per il conferimento dell'encomio e della lode sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto ovvero, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e le articolazioni da esso direttamente dipendenti, dal direttore centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, d'iniziativa o su rapporto dei direttori centrali e degli uffici di pari livello del medesimo Dipartimento.
La disposizione disciplina la fase di iniziativa del procedimento premiale e individua i soggetti legittimati a formulare la proposta.
d.lgs. 5 ottobre 2018, n. 126
Le modifiche normative hanno rafforzato la graduazione delle ricompense e previsto l’elaborazione di criteri di massima per orientare la valutazione delle fattispecie premiali.
d.P.R. 21 giugno 2019, n. 82
Il regolamento ha contribuito a precisare i presupposti sostanziali delle diverse ricompense e i parametri di valutazione dell’impegno del dipendente.
art. 75-bis d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335
La disposizione è richiamata quale base per l’approvazione di criteri di massima destinati a tipizzare e orientare le procedure e le fattispecie premiali.
circolare del Capo della Polizia 15 aprile 2020
La circolare individua criteri e coordinate metodologiche per la valutazione delle condotte ai fini del conferimento delle ricompense; il TAR ha escluso che sia stata violata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La valutazione dell’Amministrazione in ordine al conferimento delle ricompense al personale della Polizia di Stato è caratterizzata da ampia discrezionalità, che aumenta con il livello della ricompensa richiesta; il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai casi di travisamento dei fatti o macroscopica illogicità.
- L’encomio e la lode costituiscono ricompense graduate e non fungibili: l’encomio richiede risultati rilevanti, importanti servizi all’amministrazione e spiccate qualità professionali, mentre la lode presuppone applicazione, impegno, capacità tecnico-professionali e risultati apprezzabili.
- Lo svolgimento di attività tecniche o investigative con elevata perizia e il conseguimento di risultati apprezzabili non impongono il riconoscimento dell’encomio quando non emerga il superamento dei limiti della normale attività professionale, un ruolo operativo primario, una significativa esposizione al pericolo o qualità individuali eccedenti quelle normalmente riscontrabili nel personale di pari grado e qualifica.
- Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo competente circa il grado della ricompensa da attribuire; la difformità tra la proposta del superiore gerarchico e la decisione dell’organo deliberante non costituisce, di per sé, un vizio del procedimento.
- Una motivazione sintetica è sufficiente quando consenta di comprendere le ragioni per cui l’Amministrazione ha ritenuto integrati i presupposti di una ricompensa minore e non quelli della ricompensa superiore, senza errori di fatto o percorsi logici aberranti.
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