Cassazione Penale, Sentenza n. 27985/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda una sentenza del G.i.p. che ha applicato la pena concordata ex art. 444 c.p.p. a due imputati per diversi delitti contro il patrimonio culturale e per associazione per delinquere, disponendo anche la confisca e la restituzione allo Stato, tramite la Soprintendenza competente, di tutti i beni sottoposti a sequestro, con specifiche precisazioni per i beni paleontologici e archeologici di provenienza estera. I ricorrenti avevano chiesto la restituzione dei soli beni esteri, sostenendo: 1) che fosse illegittima la confisca perché mancava prova della loro qualità di beni culturali, soprattutto in rapporto a una pretesa valutazione del Paese estero di provenienza; 2) che il giudice avesse omesso di considerare la documentazione difensiva sulla legittimità dell'acquisto e l'assenza di rivendicazioni da parte degli Stati di origine; 3) che fosse illegittima la delega conferita alla Soprintendenza per individuare i beni da restituire, nonostante la documentazione fosse già stata prodotta al giudice. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto, mentre le difese hanno insistito per l'accoglimento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che, nel giudizio di patteggiamento, il controllo motivazionale sulla confisca obbligatoria sia necessariamente più contenuto, perché l'imputato, aderendo al rito, esonera l'accusa dall'onere di provare i fatti contestati, restando per il giudice il solo dovere di verificare l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Nel caso concreto, le censure miravano a rimettere in discussione la qualificazione dei beni e la legittimità degli acquisti, cioè profili già coperti dall'accordo processuale e non più deducibili in sede di legittimità. Quanto alla Soprintendenza, la Corte ha escluso che vi fosse una delega in bianco: il giudice aveva individuato l'organo competente e i criteri per l'esecuzione della confisca, rinviando solo agli aspetti esecutivi. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
la sentenza di patteggiamento comporta un ridotto sviluppo motivazionale, coerente con l'accordo negoziale dell'imputato.
art. 129 c.p.p.
il giudice, anche nel patteggiamento, deve verificare soltanto l'eventuale evidenza di cause di proscioglimento.
art. 518-duodevicies c.p.
"è sempre ordinata, in caso di condanna o di patteggiamento, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato"
per i reati contestati è prevista la confisca obbligatoria dei beni collegati al reato.
art. 175 d.lgs. n. 42 del 2004
norma richiamata tra i reati/illeciti oggetto della sentenza di patteggiamento.
artt. 416, 518-bis, 518-quater, 518-sexies, 518-undecies, 518-septies c.p.
norme incriminatrici richiamate come base del patteggiamento.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice sulla confisca diretta del profitto o su misure ablative obbligatorie va commisurato alla natura negoziale del rito, che riduce fisiologicamente l'estensione del controllo giudiziale sui fatti contestati.
- Le doglianze che, in sede di legittimità, mirano a contestare la natura del bene, la provenienza illecita o la legittimità dell'acquisto dei beni oggetto di confisca obbligatoria sono inammissibili quando investono profili coperti dall'accordo ex art. 444 c.p.p. e non emergano cause evidenti di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La confisca obbligatoria prevista per i reati contestati opera anche in caso di patteggiamento, salvo che i beni appartengano a persone estranee al reato.
- Il giudice della sentenza può demandare alla Soprintendenza o ad altro organo competente la concreta esecuzione delle statuizioni ablative, senza che ciò integri una delega in bianco, purché siano indicati oggetto, criteri e limiti dell'esecuzione.
- Le questioni puramente esecutive sulla concreta operatività della confisca appartengono, di regola, al giudice che ha adottato il provvedimento ablativo, non potendosi trasformare il ricorso per cassazione in un riesame del merito dell'accordo processuale.
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