Cassazione Penale, Ordinanza n. 26912/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva confermato la sua responsabilità per riciclaggio in relazione a un’autovettura. Con il primo motivo ha dedotto il difetto di motivazione sulla prova posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità, sostenendo che la ricostruzione probatoria sarebbe stata illogica o comunque insufficiente. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio, contestando la determinazione della pena e la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo privo di specificità perché meramente riproduttivo di censure già esaminate e disattese in appello con motivazione ritenuta immune da vizi logici e giuridici: i giudici di merito avevano valorizzato un quadro probatorio chiaro e univoco, evidenziando che all’imputata risultavano intestati sia il documento di immatricolazione dell’autovettura con il nuovo numero di telaio sia il contratto di vendita. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente e non arbitraria; nel caso concreto la pena era stata contenuta nel minimo edittale ed ulteriormente ridotta per le attenuanti generiche nella massima estensione. Conseguentemente l’imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
La graduazione della pena deve avvenire secondo i criteri legali di determinazione del trattamento sanzionatorio.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena è rimessa al giudice di merito nei limiti della discrezionalità guidata dai parametri legali.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in una mera riproposizione di censure già valutate e disattese con motivazione non manifestamente illogica dai giudici di merito.
- In tema di prova della responsabilità, il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione del giudice di merito quando la sentenza impugnata evidenzi un quadro probatorio chiaro e coerente a sostegno dell’affermazione di colpevolezza.
- La determinazione della pena, inclusa la valutazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio, illogicità manifesta o motivazione insufficiente.
- La concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione e il mantenimento della pena nel minimo edittale sono elementi idonei a escludere la manifesta illogicità del trattamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
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