Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 153/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento della nota adottata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in data 21 aprile 2023 avente ad oggetto “ID_16 / PARTE 2667. SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI “SESTO SAN GIOVANNI”, AREA INTERNA ALLA CENTRALE E AREA POZZO ESTERNA. RISCONTRO A NOTA EDISON DEL 15.03.2023" (prot. 0065007 del 21 aprile 2023), e di ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto., e di ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale, anche non conosciuto.

Giustizia amministrativa202301327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 aprile 2023 relativa a un'area interna alla centrale e all'area del pozzo esterna nel sito di interesse nazionale di Sesto San Giovanni

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ha proposto ricorso per l'annullamento della nota ministeriale del 21 aprile 2023 e degli atti connessi, presupposti e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In via istruttoria, il Collegio ha ritenuto necessario che la ricorrente dichiari motivatamente se permanga l'interesse alla decisione nel merito e, in caso positivo, aggiorni la situazione relativa alla vicenda, indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. Ha inoltre richiesto all'amministrazione resistente chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, con deposito degli atti impugnati e della relativa documentazione, ove non già prodotti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto gli incombenti istruttori indicati in motivazione: la ricorrente deve, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, dichiarare motivatamente la permanenza o meno dell'interesse alla decisione e aggiornare la situazione processuale; l'amministrazione deve fornire chiarimenti documentati e depositare gli atti impugnati e la documentazione di corredo, ove mancanti. L'adempimento deve avvenire nelle forme del processo amministrativo telematico. Il Collegio ha espressamente avvertito che l'inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Secondo l'ordinanza, la mancata risposta a una richiesta giudiziale di confermare l'interesse può costituire manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse attuale alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori del giudice amministrativo.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla possibile valutazione dell'inerzia processuale della parte e alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicabili agli incombenti istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare il comportamento processuale della parte che, richiesta di confermare l'interesse alla decisione, rimanga inerte, anche ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili all'ordinanza.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori per verificare l'attualità dell'interesse alla decisione e acquisire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, inclusi gli atti impugnati e la relativa documentazione di corredo.
  • Quando il ricorrente, espressamente invitato dal giudice a dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione, rimane inerte entro il termine assegnato, tale comportamento processuale può essere valutato come manifestazione implicita ma inequivoca di sopravvenuto disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Gli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo devono essere adempiuti entro il termine stabilito e nelle forme previste dal processo amministrativo telematico; l'ordinanza può contenere l'avvertimento sulle conseguenze processuali dell'inerzia.

Come è indicizzato

MaterieBonifiche e siti contaminatiIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.