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Sentenza

Sentenza n. 1378/2026 - Firenze, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 651/2024 del Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, pubblicata in data 9.10.24;

Giustizia amministrativa202501877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inesecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione Lavoro, n. 651/2024, relativa all'attribuzione della Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 651/2024 del Tribunale di Siena, che aveva accertato il suo diritto all'assegnazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 e aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle, tramite la Carta, 500 euro per ciascuna annualità, oltre agli interessi legali. La sentenza era stata notificata al Ministero il 10 ottobre 2024, era passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale di Siena il 20 giugno 2025, ed era rimasta ineseguita. La ricorrente ha quindi chiesto che fosse ordinato al Ministero di ottemperare mediante l'accreditamento degli importi dovuti. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Il TAR ha inoltre verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio dell'esecuzione, decorrente dalla notifica del titolo, rilevando che il ricorso per ottemperanza era stato notificato il 3 luglio 2025.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Siena era stata notificata, era passata in giudicato e non risultava eseguita dal Ministero. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, accreditando alla ricorrente mediante la Carta del docente 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, oltre agli interessi legali, entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, con incarico da esercitare nei successivi 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La tutela dell'ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e degli obblighi conformativi derivanti da una decisione giurisdizionale ineseguita.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il giudice ha verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto accertato dal giudicato.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato che condanna un'amministrazione a una prestazione determinata rimane ineseguita, il beneficiario può ottenere l'ottemperanza mediante un ordine giudiziale di esecuzione specificamente conformato al contenuto del titolo.
  • Nel giudizio di ottemperanza nei confronti di un'amministrazione soggetta al termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l'azione esecutiva è procedibile solo dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione.
  • In caso di persistente inottemperanza dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è possibile nominare un commissario ad acta, anche prevedendo la facoltà di delega, per compiere gli adempimenti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce la decisione quando dagli atti risultino il giudicato, la sua notificazione, il decorso del termine dilatorio e l'inesecuzione dell'obbligo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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