Sentenza n. 1828/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 21188/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura di Roma il 20 dicembre 2023
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l’interdittiva antimafia. Ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91, comma 6, d.lgs. 159/2011, nonché travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e motivazione incongrua e illogica. L’appellante ha contestato, singolarmente, il valore indiziario degli elementi posti a fondamento della prognosi prefettizia: i rapporti familiari e societari con soggetti gravati da condanne o procedimenti per criminalità organizzata; la risalenza temporale di alcune vicende; i rapporti commerciali e professionali con soggetti o società controindicati; il rapporto con l’ex coniuge, già condannato; l’assunzione di alcuni dipendenti ritenuti occasionali, privi di ruoli apicali o non gravati da precedenti; nonché la mancata valorizzazione delle dichiarazioni rese dall’amministratrice in sede di audizione e della documentazione sui flussi finanziari. Secondo la società, tali elementi non dimostravano un concreto condizionamento mafioso dell’impresa né un rischio attuale di infiltrazione.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ribadito che l’interdittiva antimafia è uno strumento di prevenzione e di anticipazione della soglia di tutela, sicché non richiede una condanna penale definitiva o la prova di un condizionamento mafioso attuale, ma può fondarsi su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, valutati secondo la regola del “più probabile che non”. Il giudice ha ritenuto adeguato, complessivo e coerente il quadro valorizzato dalla Prefettura: la provenienza delle quote da soggetti collegati a esponenti della criminalità organizzata; l’assenza di esperienza dell’attuale amministratrice nel settore e la mancata percezione di redditi dalla società per lungo tempo; rapporti negoziali con soggetti e società destinatari di controindicazioni antimafia o coinvolti in gravi procedimenti; la permanenza di rapporti con l’ex coniuge condannato, ancora collegato all’attività societaria; e la presenza nell’organico di soggetti controindicati. Il mero decorso del tempo non è stato ritenuto sufficiente a neutralizzare il rischio infiltrativo in assenza di elementi concreti a discarico. Anche la censura relativa all’audizione è stata respinta, poiché il provvedimento prefettizio aveva esaminato le dichiarazioni e la società non aveva indicato quali ulteriori specifici accertamenti avrebbero dovuto essere svolti. Le spese sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in euro 4.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 84 e 91, comma 6, d.lgs. 159/2011
Le interdittive antimafia possono essere adottate sulla base di un quadro indiziario complessivo dal quale emerga, secondo la regola del “più probabile che non”, il rischio di infiltrazione o di condizionamento mafioso, senza necessità di un accertamento penale definitivo.
art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. 159/2011
I reati-spia e i collegamenti con soggetti gravati da procedimenti o condanne per reati indicativi di criminalità organizzata possono concorrere alla formazione del quadro indiziario posto a fondamento dell’interdittiva antimafia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa, unitamente alla disciplina europea in materia di dati personali, per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche e giuridiche menzionate nella decisione.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali relativi a condanne penali e reati, ai fini dell’oscuramento disposto in sentenza.
Massime di principio
- L’interdittiva antimafia, quale misura di prevenzione diretta ad anticipare la soglia di tutela contro la criminalità organizzata, non richiede l’accertamento definitivo in sede penale dell’infiltrazione o del condizionamento dell’impresa, potendo fondarsi su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
- Il rischio di infiltrazione mafiosa deve essere valutato dalla Prefettura secondo un giudizio prognostico complessivo, fondato sulla regola del “più probabile che non” e su una rappresentazione organica e coerente degli elementi di tempo, luogo e persona rilevanti.
- Il mero decorso del tempo rispetto alle vicende penali o ai rapporti con soggetti controindicati non attenua, di per sé, il rischio infiltrativo quando l’impresa non deduca e dimostri elementi concreti idonei a escludere l’attualità della possibile condizionabilità mafiosa.
- Anche i rapporti con soggetti privi di ruoli apicali, compresa la presenza di dipendenti controindicati, possono assumere valore sintomatico ai fini dell’interdittiva, se inseriti nel quadro complessivo degli elementi acquisiti dall’autorità prefettizia.
- Il giudice amministrativo deve verificare in modo pieno ed effettivo gli elementi posti a fondamento dell’interdittiva, esaminandoli singolarmente e nella loro connessione, ma non può sostituire la propria valutazione a quella prefettizia quando il giudizio prognostico risulti coerente, motivato e basato su un quadro indiziario consistente.
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