Cassazione Civile, Ordinanza n. 01725/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da due contratti di mutuo ipotecario a tasso variabile stipulati nel 2006 e nel 2007. Il mutuatario ha sostenuto che la clausola sugli interessi di mora fosse usuraria perché superiore al tasso soglia, chiedendo, in applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., la declaratoria di non debenza di alcun interesse e la rideterminazione del dare-avere, benché i rapporti fossero stati estinti anticipatamente. In primo grado la domanda è stata rigettata. In appello il mutuatario ha insistito sostenendo che fosse errato non confrontare il tasso di mora con il tasso soglia e che, comunque, dovesse applicarsi il criterio di calcolo suggerito dai chiarimenti della Banca d'Italia del 3 luglio 2013, con integrazione del tasso medio MEF e delle ulteriori componenti indicate; ha inoltre dedotto l'omessa ammissione di una necessaria consulenza tecnica d'ufficio contabile. In cassazione ha articolato due motivi: (1) vizio di motivazione apparente e falsa applicazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c., contestando il modo in cui la Corte territoriale aveva verificato l'usurarietà; (2) violazione dell'art. 1, comma 1, d.l. 394/2000, conv. in l. 24/2001, della l. 108/1996, dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c., per avere la Corte d'appello escluso la possibilità di ottenere la gratuità del mutuo e per avere omesso di considerare alcune voci di costo (spese di assicurazione, spese e compensi notarili) nel calcolo del tasso soglia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate entrambe le censure perché la decisione impugnata si fondava su una ratio decisiva autonoma: l'asserita usurarietà riguardava solo gli interessi moratori, ma nel caso concreto non vi era stata alcuna applicazione di mora, poiché il mutuatario aveva sempre pagato regolarmente; inoltre i rapporti erano già stati estinti anticipatamente, sicché mancava interesse ad agire per ottenere una rideterminazione di rate future o la restituzione di somme non addebitate. La Corte ha anche ribadito che gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori non sono cumulabili ai fini del confronto con il tasso soglia, dovendo essere valutati separatamente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1815, comma 2, c.c.
la gratuità del mutuo, quale conseguenza della pattuizione usuraria, è riferita agli interessi colpiti da nullità; nel caso esaminato, comunque, non vi era stata applicazione di interessi moratori da restituire e i tassi corrispettivi non risultavano usurari.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la censura è stata ritenuta infondata perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata e si risolveva in una critica meramente di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato per dedurre violazione di legge in tema di usura bancaria, ma la censura è stata respinta perché costruita su una lettura non corretta della decisione di merito.
art. 1, comma 1, d.l. n. 394/2000
richiamato nel quadro della disciplina antiusura dei rapporti bancari, senza che la sua invocazione conducesse all'accoglimento del ricorso.
L. n. 24/2001
richiamata quale norma di conversione del d.l. n. 394/2000 nella disciplina dell'usura bancaria.
L. n. 108/1996
richiamata come fonte della disciplina del tasso soglia e del divieto di usura nei contratti di finanziamento.
art. 644 c.p.
richiamato come riferimento normativo per la nozione di usura e per il calcolo del superamento del tasso soglia.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la dichiarazione di sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato in collegamento con l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della verifica dell'usurarietà di un contratto di mutuo, gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori devono essere considerati distintamente e non possono essere sommati in modo materiale per confrontarli con il tasso soglia.
- La nullità della clausola che prevede interessi usurari non si estende automaticamente ad altre pattuizioni del contratto che prevedano interessi leciti o comunque non usurari, dovendosi valutare la singola disposizione contrattuale.
- La domanda fondata sull'usurarietà degli interessi moratori richiede un concreto interesse ad agire: se nella vicenda non sono mai stati addebitati interessi di mora e il rapporto è già estinto, manca una utilità pratica attuale della pronuncia richiesta.
- Una censura di legittimità è infondata quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa lettura del merito.
- Nel giudizio sull'usura bancaria, l'eventuale gratuità ex art. 1815, comma 2, c.c. opera solo rispetto agli interessi colpiti da nullità e non consente di trasformare automaticamente l'intero rapporto in un rapporto privo di ogni remunerazione, se i corrispettivi non risultano usurari.
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