Cassazione Civile, Sentenza n. 5534/2020 del 28/02/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (creditrice)
La controversia
La ricorrente aveva promosso un giudizio di equo indennizzo dinanzi alla Corte d’appello di Perugia, protrattosi per circa quattro anni tra cognizione, giudizio di cassazione e successiva esecuzione presso il Tribunale di Roma. Con ricorso depositato il 30 gennaio 2015 presso la Corte d’appello di Firenze, aveva chiesto al Ministero della Giustizia l’indennizzo per l’irragionevole durata del procedimento. Il consigliere delegato aveva accolto parzialmente la domanda, individuando una durata ragionevole di due anni e sei mesi e liquidando Euro 1.000,00 per un’eccedenza di un anno e sette mesi, conteggiata anche la fase esecutiva. In opposizione del Ministero, la Corte d’appello di Firenze, con decreto dell’11 dicembre 2015, aveva dichiarato la decadenza della domanda relativa alla cognizione, reputando necessario proporla entro sei mesi dalla definitività di tale fase, e aveva dichiarato la propria incompetenza sulla domanda relativa all’esecuzione, svoltasi a Roma, indicando come competente la Corte d’appello di Perugia. La ricorrente ha proposto tre motivi: i primi due denunciavano la violazione degli artt. 2, 3 e 4 della L. n. 89/2001 e degli artt. 38 e 50 c.p.c., contestando la separazione tra cognizione ed esecuzione sia ai fini della competenza sia ai fini della decadenza; il secondo richiamava in particolare il principio di valutazione unitaria affermato dalle Sezioni Unite. Il terzo motivo denunciava la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del D.M. n. 55/2014, censurando la regolazione delle spese e chiedendone la compensazione in considerazione del mutamento giurisprudenziale.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi, esaminati congiuntamente, e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha ribadito, in continuità con le Sezioni Unite n. 19833/2019, che, quando il debitore è lo Stato, la fase di cognizione e quella esecutiva eventualmente intrapresa devono essere considerate unitariamente ai fini del termine di decadenza previsto dall’art. 4 della L. n. 89/2001: il termine decorre dalla definitività della fase esecutiva e non è necessario iniziare l’esecuzione entro sei mesi dalla definitività della cognizione. L’inerzia del creditore nell’attesa dell’adempimento spontaneo dello Stato non può pregiudicare il diritto all’indennizzo per l’intera durata del procedimento. Poiché il decreto impugnato aveva separato le fasi, dichiarando la decadenza per la cognizione e l’incompetenza per l’esecuzione, la Cassazione lo ha cassato integralmente, compresa la statuizione sulla competenza, che dipendeva dalla medesima erronea separazione. Ha rinviato ad altra Sezione della Corte d’appello di Firenze, cui ha demandato anche la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 4 L. n. 89/2001
ai fini della decorrenza del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 4, nel testo modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 55, conv. nella L. n. 134 del 2012, risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 88/2018, la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all’indennizzo a carico dello Stato-debitore va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata nel termine di sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione, decorrendo detto termine dalla definitività della fase esecutiva.
Quando il debitore è lo Stato, la cognizione e l’esecuzione eventualmente avviata per ottenere il pagamento dell’indennizzo costituiscono un procedimento unitario ai fini della decadenza: il termine semestrale decorre dalla definitività della fase esecutiva e non è subordinato all’avvio dell’esecuzione entro sei mesi dalla definitività della cognizione.
art. 6, par. 1, CEDU
la garanzia costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale e l’art. 6, par. 1, della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, impongono di considerare tale articolato e complesso procedimento come un unico processo scandito, appunto, da fasi consequenziali e complementari.
La tutela della ragionevole durata comprende anche l’esecuzione della decisione definitiva; quando l’esecuzione è diretta contro lo Stato, cognizione ed esecuzione sono fasi complementari di un unico processo ai fini dell’equa riparazione.
artt. 38 e 50 c.p.c.
Trattasi di conclusione che confligge in maniera evidente con i principi riaffermati dalle Sezioni Unite nel 2019, e che impone per la sua erroneità la cassazione del decreto impugnato, anche nella parte relativa alla declaratoria di incompetenza, essendo la stessa frutto dell’erronea valutazione separata della sola procedura esecutiva.
La statuizione di incompetenza fondata sulla separazione della fase esecutiva non può essere mantenuta quando tale separazione è giuridicamente erronea; la competenza va riesaminata in coerenza con la valutazione unitaria del procedimento.
artt. 91 e 92 c.p.c.
L’accoglimento dei primi due motivi implica poi l’assorbimento del terzo motivo di ricorso con cui la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., e del D.M. n. 55 del 2014, censurando il decreto impugnato per non aver disposto la compensazione delle spese di giudizio dovendo tener conto del mutamento giurisprudenziale su questioni dirimenti.
La censura sulla regolazione e sull’eventuale compensazione delle spese resta assorbita quando l’accoglimento di altri motivi determina la cassazione con rinvio; la decisione sulle spese è rimessa al giudice del rinvio.
artt. 2 e 3 L. n. 89/2001
Con tali sentenze le Sezioni Unite affermarono che in un’ottica costituzionale e convenzionale – protesa a realizzare l’interesse della parte alla concreta e piena soddisfazione del diritto riconosciuto giudizialmente, i due processi (di merito e di esecuzione) non potevano che considerarsi avvinti all’interno di un unico procedimento “(…) che, cioè, ha inizio con l’accesso al giudice e fine con l’esecuzione della decisione, definitiva ed obbligatoria, dallo stesso pronunciata in favore del soggetto riconosciuto titolare della situazione giuridica soggettiva sostanziale di vantaggio fatta valere nel processo medesimo”.
La tutela dell’equa riparazione va letta in modo da assicurare la concreta soddisfazione del diritto riconosciuto: quando il debitore è lo Stato, il processo comprende anche la fase esecutiva eventualmente necessaria per ottenere l’adempimento.
Massime di principio
- Ai fini della decadenza dall’azione di equa riparazione, quando il credito riconosciuto nel giudizio presupposto è a carico dello Stato, la fase di cognizione e la fase esecutiva eventualmente intrapresa formano un procedimento unitario; il termine semestrale decorre dalla definitività della fase esecutiva.
- Il creditore di una somma riconosciuta da una decisione contro lo Stato non è tenuto, di norma, ad avviare l’esecuzione entro sei mesi dalla definitività della cognizione. L’attesa dell’adempimento spontaneo da parte dello Stato non costituisce ragione per separare le fasi o per dichiarare decaduta la domanda relativa alla cognizione.
- L’unitarietà tra cognizione ed esecuzione affermata ai fini della ragionevole durata è circoscritta ai casi in cui il debitore è lo Stato; la decisione non estende tale regola indistintamente ai rapporti con debitori privati.
- La declaratoria di incompetenza basata sull’isolamento della sola fase esecutiva deve essere cassata quando tale separazione deriva dall’erronea applicazione del criterio di unitarietà del procedimento.
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