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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41690/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato alla contribuente per l'anno 2006, con cui l'Ufficio le attribuiva maggiori redditi da capitale in quanto socia e unica partecipante di una società unipersonale, a seguito di maggiori redditi riscontrati in capo alla società. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo la decisione subordinata all'esito del giudizio relativo alla società; la CTR aveva poi rigettato l'appello dell'Agenzia. In cassazione l'Ufficio ha dedotto: 1) violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, e 53 del d.lgs. n. 546/1992, oltre che dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente, incomprensibile e contraddittoria della sentenza d'appello; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione e omessa pronuncia, perché la CTR avrebbe annullato integralmente l'atto nonostante la contribuente avesse riconosciuto in parte i maggiori introiti societari; 3) violazione dell'art. 295 c.p.c. per mancata sospensione del giudizio in attesa dell'esito del giudizio di cassazione relativo all'avviso emesso nei confronti della società. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la motivazione della CTR era contraddittoria e confusa: essa aveva fatto riferimento al giudizio della società, alla notifica del ricorso per cassazione e alla mancata riproposizione di motivi, traendo però conclusioni incoerenti sulla pretesa acquiescenza e sulla non proponibilità in appello delle ragioni di merito; inoltre aveva mescolato indebitamente le posizioni processuali della società, della socia e dell'Ufficio, omettendo di considerare che il gravame dell'Agenzia censurava specificamente la decisione di primo grado e la legittimità dell'accertamento societario. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio, assorbendo i motivi secondo e terzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbiti gli altri due motivi. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata pronunciata per vizio motivazionale della sentenza d'appello, ritenuta sostanzialmente incomprensibile e contraddittoria, con conseguente necessità di nuovo esame della controversia in sede di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza di merito deve essere sorretta da motivazione chiara, coerente e non apparente; la sua violazione integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    L'atto di appello deve contenere specifici motivi di impugnazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tali motivi fossero invece stati dedotti, smentendo la CTR.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza può essere fatto valere quando la motivazione sia meramente apparente, incomprensibile o contraddittoria.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda né omettere di decidere su quanto dedotto; il motivo è stato tuttavia assorbito.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria era invocata per la pendenza del giudizio sulla società; il motivo è stato assorbito.

  • art. 7, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario il giudice può ordinare l'esibizione di documenti già conosciuti o conoscibili dalle parti; la Corte richiama tale principio per escludere che la mancata produzione del PVC precludesse la contestazione dell'Ufficio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza è nulla quando la motivazione sia solo apparente o presenti una radicale contraddittorietà interna tale da rendere incomprensibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • L'appello è specificamente idoneo a censurare la decisione di primo grado quando contenga contestazioni puntuali sulla legittimità della pretesa fiscale; il giudice di merito non può affermare apoditticamente la mancanza di motivi di gravame se dagli atti risulta il contrario.
  • Quando la controversia del socio dipende dall'esito di quella relativa alla società, il giudice deve valutare correttamente il rapporto tra i due giudizi e non può fondare la decisione su un presupposto processuale o sostanziale ormai superato o comunque non verificato.
  • Nel processo tributario il giudice può valorizzare documenti e atti già conosciuti o comunque conoscibili dalle parti, senza pretendere una produzione formale se ciò non è necessario ai fini del contraddittorio.
  • I motivi di ricorso in cassazione che attaccano la motivazione incoerente della sentenza di merito possono assorbire le ulteriori doglianze quando la nullità logica della decisione è di per sé sufficiente a imporne la cassazione con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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