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Sentenza

Sentenza n. 361/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento di diniego dell’istanza di rinnovo del permesso/licenza di porto d’armi ad uso caccia, avente protocollo nr. -OMISSIS- e notificato in data 27/03/2024, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori connessi o conseguenti.

Giustizia amministrativa202400713

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rinnovo della licenza di porto d’armi ad uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo fondato sull’esistenza di una sentenza di patteggiamento del 2012 per guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186 del Codice della strada, e su una denuncia-querela per furto aggravato successivamente rimessa. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 653 e 654 c.p.p., sostenendo che la remissione della querela dovesse essere equiparata a un’assoluzione, con effetti extrapenali, e che comunque l’assenza di un accertamento penale impedisse all’amministrazione di valorizzare i fatti contestati. In secondo luogo ha dedotto la violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, nonché il difetto di istruttoria, sostenendo che gli episodi, risalenti al 2010 e al 2022, non fossero sintomatici di un’attuale inaffidabilità e che la sua integrazione familiare e lavorativa avrebbe dovuto essere adeguatamente considerata. Nel corso del giudizio ha anche sostenuto che la querela non lo avrebbe riguardato, poiché nel testo era indicato soltanto il cognome; tale prospettazione non risultava tuttavia formulata nel ricorso introduttivo.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha affermato che il porto d’armi non costituisce un diritto, ma una prerogativa eccezionale subordinata alla verifica di una complessiva affidabilità e buona condotta, secondo una valutazione amministrativa caratterizzata da elevata discrezionalità e da una rigorosa finalità preventiva. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che la remissione della querela, con conseguente mancato seguito del procedimento penale per difetto di procedibilità, non equivale a un’assoluzione: essa impedisce ulteriori verifiche penali, ma non preclude la valutazione amministrativa dei fatti per finalità diverse. Anche un’assoluzione, secondo la sentenza, non impedirebbe in assoluto all’amministrazione di considerare i fatti a fini di pubblica sicurezza, mentre a maggior ragione non può avere tale effetto una remissione della querela. Il giudice ha inoltre ritenuto provato il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda del supermercato, valorizzando il contenuto della querela, l’esistenza di videoregistrazioni e l’accettazione della remissione da parte del ricorrente. Le condotte descritte, consistenti nella sottrazione di merce mediante il mancato passaggio degli articoli alle casse e nella corresponsione di denaro a un cassiere infedele, sono state ritenute incompatibili con il requisito della buona condotta, indipendentemente dall’esito penale. Il secondo motivo è stato parimenti respinto: gli elementi disponibili erano sufficienti a sostenere il giudizio prognostico di inaffidabilità e non era necessario un accertamento penale definitivo. La precedente condanna per guida in stato di ebbrezza, pur risalente e di per sé non necessariamente ostativa, poteva essere legittimamente valutata insieme ai fatti più recenti e non risalenti, assumendo rilievo nel quadro complessivo della condotta. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 43 TULPS

    La licenza di porto d’armi è subordinata alla verifica della complessiva affidabilità e buona condotta dell’interessato; l’amministrazione dispone di elevata discrezionalità e può fondare il diniego su specifiche circostanze anche non accertate con sentenza penale definitiva.

  • art. 186 Codice della strada

    La condanna per guida in stato di ebbrezza, anche se risalente, può essere valutata unitamente ad altri elementi più recenti nel giudizio complessivo di affidabilità ai fini del rilascio o rinnovo del porto d’armi.

  • art. 653 c.p.p.

    La norma non comporta l’equiparazione della remissione della querela a un’assoluzione ai fini della valutazione amministrativa della condotta.

  • art. 654 c.p.p.

    Gli effetti dell’accertamento penale nei giudizi amministrativi non impediscono all’amministrazione di valutare autonomamente fatti e circostanze per finalità di pubblica sicurezza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata nella pubblicazione della sentenza.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale base normativa, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, per la tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Il porto d’armi non costituisce un diritto soggettivo, ma una prerogativa eccezionale subordinata alla verifica della complessiva affidabilità e buona condotta dell’interessato; l’amministrazione può pertanto applicare criteri rigorosi e preventivi nel decidere sul rilascio o rinnovo della licenza.
  • Nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio o rinnovo del porto d’armi, l’amministrazione può fondare il giudizio di inaffidabilità su specifiche circostanze e su una ricostruzione indiziaria plausibile, senza essere vincolata ai più rigorosi standard probatori propri dell’accertamento della responsabilità penale.
  • La remissione della querela, determinando il mancato seguito del procedimento penale per difetto di procedibilità, non equivale a un’assoluzione e non impedisce all’amministrazione di valutare autonomamente i fatti contestati ai fini della pubblica sicurezza.
  • La risalenza di una condanna o di un episodio potenzialmente rilevante non ne impone necessariamente l’irrilevanza: il fatto può essere valutato insieme a condotte successive o non risalenti, nell’ambito del giudizio complessivo e prognostico di affidabilità del richiedente.
  • La valutazione amministrativa della buona condotta può prescindere dall’esito penale, poiché il medesimo fatto può essere apprezzato dall’amministrazione per finalità preventive diverse dall’accertamento della responsabilità penale.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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