Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30821/2022 del 09/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.) e per violazione degli obblighi di fermarsi e prestare soccorso (art. 189 d.lgs. 285/92). Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e uso di prove inutilizzabili (presunte dichiarazioni indirette raccolte dalla polizia giudiziaria e annotazioni del pronto soccorso) per attribuirgli la qualità di conducente dell'autovettura intestata al padre; 2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la ricostruzione del sinistro, l'assenza di un punto d'urto individuabile e la possibilità che la responsabilità fosse esclusivamente della vittima (chiedendo alternativamente l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.); 3) assenza dell'elemento soggettivo del reato di omissione di soccorso (perché l'investitore non si sarebbe accorto dell'urto); 4) eccessività della pena quantificata senza adeguata motivazione rispetto ai parametri di cui all'art. 133 c.p. e al concorso di colpa della vittima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile la reiterazione in cassazione di motivi già proposti e motivatamente respinti in appello. Ha inoltre richiamato il principio per cui la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto spettano ai giudici di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se vi siano macroscopici vizi logici. Nel merito la Corte ha condiviso la valutazione dei giudici di appello: la perizia tecnica, le tracce organiche e i segni sul veicolo, il rinvenimento dell'auto vicino all'abitazione del ricorrente, il comportamento emotivo e il ricorso volontario agli accertamenti tossicologici, hanno fornito riscontri idonei a ritenere il De Pasquale conducente e responsabile. La perizia aveva ricostruito dinamica e modalità (urto anteriore spigolare, velocità stimata 68 km/h), attribuendo alla vittima un concorso di colpa del 30% non idoneo a interrompere il nesso causale. È stata inoltre ritenuta fondata la valutazione che l'imputato doveva essersi reso conto dell'investimento, per cui sussisteva l'elemento soggettivo dell'omissione di soccorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali di cassazione e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Pertanto la condanna di merito è rimasta confermata.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. pen.

    comma 1 e comma 2 (e richiamo al comma 3 contestato)

    Norma su omicidio colposo. La Corte ha ritenuto applicata correttamente per la morte cagionata per colpa (negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza norme stradali); le circostanze attenuanti generiche sono state valutate prevalenti sull'aggravante ex comma 2, mentre è stata esclusa la circostanza del comma 3 contestata.

  • art. 189 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norme in materia di obblighi del conducente dopo investimento di pedone. La Corte ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo e oggettivo dell'omissione di soccorso, desumendolo dall'entità dell'urto, dalle conseguenze e dal comportamento successivo dell'imputato.

  • art. 195 cod. proc. pen.

    Regola che vieta l'uso di dichiarazioni indirette rese da pubblici ufficiali come prove testimoniali. La Corte ha chiarito che le risultanze oggettive (segni sul veicolo, tracce organiche, risultati della perizia) non sono "testimonianze indirette" vietate e sono utilizzabili; pertanto l'eccezione del ricorrente basata su presunte dichiarazioni indirette è priva di rilievo.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sull'assoluzione quando non è provata la materialità del fatto o la partecipazione dell'imputato; la Corte ha osservato che il ricorrente chiedeva un'assoluzione riecheggiando le stesse ragioni già valutate e respinte in appello, senza nuovi elementi idonei a fondarla.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito ha adeguatamente applicato i parametri e motivato la congruità della pena, considerando anche il concorso di colpa della vittima e le circostanze attenuanti riconosciute.

  • Sentenza Corte Cost. n. 186/2000

    Richiamata in relazione alla decisione di non concedere l'esonero dal pagamento della somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha ritenuto non sussistenti ragioni per l'esonero.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre motivi già svolti e motivatamente respinti in appello: la ripetizione generica è inammissibile.
  • La valutazione della prova e la ricostruzione della dinamica fattuale spettano ai giudici di merito; la Cassazione sindaca tali valutazioni solo se emergono macroscopici vizi logici o insufficienze motivazionali evidenti.
  • Elementi oggettivi (segni sul veicolo, tracce organiche, perizia tecnica, comportamento post-sinistro) sono utilizzabili come fondamento probatorio per attribuire la responsabilità del conducente; non si confondono con le dichiarazioni indirette vietate dall'art. 195 c.p.p.
  • La presenza di ipotesi alternative fornite dalla difesa non impone di per sé l'assoluzione: occorre che tali alternative siano tali da escludere la decisione univoca dei giudici di merito e non siano già state valutate e ritenute infondate.
  • Il concorso di colpa della vittima può ridurre la responsabilità civile e penale ma non interrompe automaticamente il nesso causale se la condotta dell'imputato resta causa rilevante dell'evento.
  • Per il reato di omissione di soccorso, la Corte prende in considerazione non solo l'eventuale mancata percezione dell'investimento, ma gli elementi indicativi che rendono plausibile la consapevolezza del conducente (entità dell'urto, conseguenze e comportamento successivo).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.